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CQC CARTA DI
QUALIFICA DEL CONDUCENTE
MERCI E
PERSONE SONO INIZIATI I CORSI
Circolare - 22/10/2010 - Prot. n. 85349 - CQC formazione iniziale e
periodica
OGGETTO: Obbligo di formazione iniziale e periodica per i conducenti
professionali - Carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.).
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 85349/08.03
Roma, 22 ottobre 2010
Le modifiche normative e amministrative intervenute, nonché le
numerose richieste di chiarimenti pervenuti dagli uffici della
motorizzazione, hanno evidenziato la necessità della redazione di un
documento riepilogativo della materia di cui all’oggetto.
La presente circolare, pertanto, ripropone ed integra in unico testo
tutte le disposizioni emanate sull’argomento.
PREMESSE
A) IL DIRITTO COMUNITARIO
La direttiva 2003/59/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 luglio 2003, subordina - a far data dal 9 settembre 2008 per il
trasporto di persone e 9 settembre 2009 per il trasporto di cose, in
ambito comunitario e nei paesi aderenti allo Spazio SEE,
al conseguimento di una qualificazione iniziale
e di una
formazione periodica
ogni 5 anni.
A.1) AMBITO DI APPLICAZIONE:
la direttiva si applica all’attività di guida di:
- cittadini di uno Stato membro;
- cittadini di un paese terzo dipendenti da un’impresa stabilita in
uno Stato membro o impiegati presso la stessa;
definiti "conducenti", che effettuano trasporti su strada
all’interno della Comunità, per mezzo di veicoli per i quali è
necessaria una patente di guida di categorie C1, C1+E, C, C+E, D1;
D1+E, D o D+E.
Dunque ai soggetti summenzionati è richiesto - rispettivamente a far
data dal 9 settembre 2008 per il trasporto di persone e dal 9
settembre 2009 per quello di cose - di acquisire, o comprovare sulla
base di diritti acquisiti, una qualificazione iniziale, ai fini
dell’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto
nell’ambito dei Paesi dell’UE o dello SEE.
Per il conseguimento della qualificazione iniziale, la citata
direttiva lascia agli Stati membri la scelta tra due opzioni:
- conseguimento attraverso la frequenza di un corso di formazione
iniziale, ordinario o accelerato, al termine del quale deve essere
sostenuto un esame (opzione esercitata dallo Stato italiano);
- accesso diretto all’esame.
L’articolo 9 prescrive che i conducenti cittadini di Stati membri
possono acquisire la qualificazione iniziale nello Stato membro di
residenza quale definita all’articolo 14 del regolamento (CEE) n.
3821/85, ovvero la residenza normale.
I conducenti cittadini di uno paese terzo acquisiscono tale
formazione nello Stato membro nel quale è stabilita l’impresa o
nello Stato membro che ha rilasciato un permesso di lavoro.
A tutela dei diritti acquisiti, inoltre, l’art. 4 della medesima
direttiva prevede che la formazione iniziale possa essere comprovata
(e dunque possa esserne ritenuto assolto il relativo obbligo) dal
possesso di:
- patente di guida di categoria D1, D1+E, D, D+E, conseguita al più
tardi entro il 9 settembre 2008, per il trasporto professionale di
persone;
- patente di guida di categoria C1, C1+E, C, C+E, conseguita al più
tardi entro il 9 settembre 2009, per il trasporto professionale di
cose;
- attestato del conducente di cui al regolamento (CE) 484/2002, per
il trasporto professionale di cose.
Pertanto, qualora un soggetto sia già titolare di una delle predette
abilitazioni, nel rispetto delle date suddette, può continuare ad
esercitare l’attività professionale di autotrasporto di persone e/o
di cose senza dover frequentare alcun corso di formazione iniziale,
né sostenere alcun esame, e senza espletare alcuna ulteriore
formalità (se non - se del caso - la valutazione di equipollenza
della patente extracomunitaria posseduta), fino al momento in cui
diventi necessario frequentare un corso di formazione periodica.
A.2) CAP COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE INIZIALE E LA FORMAZIONE
PERIODICA E RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI CAP:
L’art. 6 della direttiva richiede che gli Stati membri rilascino, a
seguito dell’esame, un CAP comprovante la qualificazione iniziale
conseguita, che attesti se la stessa è derivata da un corso di
formazione ordinario o accelerato.
L’art. 8 prevede altresì che gli stessi Stati membri rilascino, al
termine della formazione periodica, un CAP comprovante la medesima.
Tale formazione deve essere seguita e comprovata con riferimento
tanto ai conducenti che abbiano frequentato un corso di
qualificazione iniziale, quanto a quelli che abbiano potuto far
valere diritti acquisiti, ai sensi del summenzionato art. 4.
Il summenzionato art. 9 prevede che i corsi di formazione periodica
siano frequentati nello Stato membro di residenza ovvero in quello
nel quale si espleta l’attività lavorativa.
Infine, l’art. 10 prevede che sulla base del CAP attestante la
formazione iniziale o la qualificazione periodica, gli Stati membri
comprovino l’acquisizione della stessa attraverso l’apposizione del
cod. comunitario 95:
- sulla patente di guida posseduta (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D,
D+E)
- sulla carta di qualificazione del conducente (di seguito CQC),
conforme all’allegato II della direttiva stessa.
La qualificazione iniziale e la formazione periodica, limitatamente
al trasporto di cose, può infine essere comprovata dal possesso
dell’attestato del conducente di cui al regolamento (CE) 484/2002.
B) IL DECRETO LEGISLATIVO 21 DICEMBRE 2005, N. 286 E SUCC. MOD. E
INT.
La disciplina comunitaria suddetta è stata recepita nel nostro
ordinamento con il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 La
legge 1 marzo 2005, n. 32, con la quale è stata conferita la delega
a tale recepimento, prevede in particolare all’art. 2, co. 1, lett.
d), l’"introduzione
di una normativa di coordinamento"
fra i principi della direttiva 2003/59/CE ed il sistema della
patente a punti.
Poiché la direttiva considera i soggetti ai quali la stessa è
riferita quali "conducenti" esercenti un’attività professionale di
trasporto di persone o di cose, si ritiene che il riferimento alla
"cittadinanza" (in essa posto) sia da intendersi come assorbito dal
dato dell’esercizio di tale attività professionale: pertanto, sotto
il profilo dell’applicazione di tutto il complesso delle
disposizioni nazionali in esame si ritiene doversi fare riferimento
alla patente posseduta, distinguendo se la stessa italiana,
rilasciata da altro Stato comunitaria o da paese terzo. Tale
considerazione ha ancor più rilievo anche alla luce dei profili
inerenti l’eventuale applicazione della disciplina di cui all’art.
126-bis CdS.
B.1) TITOLARI DI PATENTE ITALIANA:
Nell’ordinamento interno, la CQC - configurata come titolo
professionale per l’esercizio dell’attività professionale di
autotrasporto di persone e/o cose - si lega imprescindibilmente
all’attribuzione di venti punti, distinti ed ulteriori rispetto a
quelli propri attribuiti sulla patente di guida posseduta dal
conducente e presupposto indispensabile della stessa CQC.
Pertanto - nonostante non fosse adempimento previsto dalla direttiva
se non successivamente alla prima formazione periodica - il
legislatore italiano ha ritenuto necessario che i conducenti
autotrasportatori professionali di persone e/o di cose, titolari di
patente italiana conseguita entro le date predette,
si dotassero di CQC, attraverso una procedura di rilascio sulla base
di una mera esibizione documentale della patente posseduta.
Evidentemente, ai fini del rilascio della CQC per il trasporto di
persone, oltre alla patente di categoria D o D+E, deve essere
esibito anche il certificato di abilitazione professionale di tipo
KD (di seguito CAP di tipo KD), che in Italia, fino alla data del 9
settembre 2008 era l’abilitazione richiesta per l’esercizio del
trasporto professionale di persone (art. 17, co. 1, lett. a) d.lg.
n. 285/2006).
B.2) TITOLARI DI PATENTE EXTRACOMUNITARIA:
Analogo obbligo di acquisizione della CQC è stato imposto anche agli
autotrasportatori professionali, titolari di patente
extracomunitaria conseguita prima delle suddette date e riconosciuta
equivalente ai titoli richiesti in Italia (anche con riferimento al
KD), dipendenti in qualità di conducente professionale da un’impresa
avente sede in Italia.
Tale obbligo, in questi casi, è finalizzato esclusivamente alla
certezza del diritto su strada in sede di controllo da parte degli
agenti accertatori, poiché la CQC attesta la qualificazione
professionale utile all’esercizio dell’attività di che trattasi. È
infatti del tutto evidente alle CQC rilasciate in Italia può
applicarsi la disciplina del 126-bis solo se le stesse sono
correlate ad una patente di guida italiana.
Si evidenzia come, giusta il dettato dell’articolo 1 della direttiva
2003/59/CE, nonché in un’interpretazione logico-sistematica della
materia,
la disciplina della CQC sia da ritenersi applicabile anche nel caso
il cui il conducente sia dipendente di un’impresa esercente attività
diversa da quella di autotrasporto di persone o cose, purché assunto
con la qualità di autista.
C) TITOLARI DI PATENTE COMUNITARIA
Il decreto legislativo n. 286/2005 correttamente nulla dice in
merito ai conducenti titolari di patente rilasciata da altro Stato
membro, né in sede acquisizione di una formazione iniziale, né di
esonero dalla stessa sulla base del riconoscimento di diritti
acquisiti.
Ed invero sotto tale profilo non vi era alcun margine, per il
legislatore nazionale, per disciplinare quanto già affermato in
direttiva sul punto.
Pertanto possono esercitare
anche in Italia
attività di autotrasporto professionale conducenti titolari di
patente rilasciata da altro Stato comunitario:
a) di categoria D1, D1+E, D o D+E, conseguita entro la data del 9
settembre 2008, per il trasporto di persone;
b) categoria C1, C1+E, C o C+E, conseguita entro la data alla data
del 9 settembre 2009;
Possono altresì esercitare
anche in Italia
attività di autotrasporto professionale conducenti per i quali altro
Stato comunitario abbia comprovato l’assolvimento degli obblighi di
qualificazione iniziale e/o formazione periodica.
Conseguentemente agli stessi non deve essere richiesta la CQC
italiana ai fini dell’esercizio dell’attività professionale di
autotrasporto di persone o cose.
Peraltro gli stessi conducenti (già in possesso di una
qualificazione comunque acquisita) - qualora interessati a godere
del beneficio dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo
126-bis del codice della strada nell’esercizio di attività di
professionale - devono richiedere una CQC italiana, e pertanto
necessariamente, procedere al riconoscimento ovvero alla conversione
della patente posseduta in patente di guida italiana.
Si precisa che, ai fini del rilascio di una CQC per il trasporto di
persone,
non è in alcun caso da richiedersi il possesso di una ulteriore
certificazione professionale equipollente al KD.
Infine, e con particolare riferimento a patenti rumene di categoria
C non comprensive dell’abilitazione alla guida di veicoli di
categoria B, rilasciate in vigenza di vecchie normative in vigore
precedentemente all’entrata della Romania nell’Unione Europea - si
precisa come, a seguito dell’ingresso della Romania nell’Unione
Europea, ai fini dell’equipollenza fra le suddette patenti rumene e
quelle italiane, le stesse equivalgono ad una patente di categoria
C, giusta quanto disposto dalla Decisione della Commissione del 25
agosto 2008, relativa all’equipollenza fra le categorie di patenti
di guida (2008/766/CE), pubblicata sulla GU dell’Unione Europea del
10 ottobre 2008.
D) I DECRETI APPLICATIVI:
In attuazione della disciplina di cui al decreto legislativo n.
286/2005 e succ. mod., sono stati emanati:
• il D.M. 7 febbraio 2007, in materia di "Enti per la formazione dei
conducenti professionali e programmi dei corsi e procedure d’esame
per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente".
Tale D.M. è stato poi abrogato dal D.M. 16 ottobre 2009, recante "Disposizioni
applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento
della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle
disposizioni del decreto 7 febbraio 2007";
• il D.D. 7 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di
Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente,
abrogato dal Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 22 ottobre
2010, recante "Nuove disposizioni in materia di gestione del
punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del
certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante
dalle modifiche intervenute sull’articolo 126-bis del Codice della
strada", di seguito denominato "D.D. 22 ottobre 2010 recante nuove
disposizioni in materia di punti sulla CQC e sul CAP di tipo KB";
• il D.D. 7 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di "Rilascio
della carta di qualificazione del conducente",
come modificato dal DD 20 marzo 2008, dal D.D. 26 aprile 2010 e da
ultimo dal Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 22 ottobre
2010, recante "Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta
di qualificazione del conducente".
Tutto ciò premesso, si dispone quanto nella presente circolare e nei
relativi allegati, che ne fanno parte integrante. Con riferimento a
questi ultimi, essi in parte ripropongono quelli già adottati con i
provvedimenti summenzionati, in parte li integrano: si raccomanda
pertanto l’adozione di tali ultimi modelli, ai fini di un’omogeneità
sul territorio.
Qualora comunque dovessero essere presentati modelli conformi a
quelli di cui ai decreti applicativi, si raccomanda agli uffici di
procedere, ove necessario, ad un’integrazione di istruttoria ai fini
della completa acquisizione delle informazioni utili.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
La disciplina della CQC si applica ai conducenti che effettuano
autotrasporto professionale di persone o di cose in ambito UE o
nello Spazio Economico Europeo.
2. CONDUCENTI ESENTATI DALL’OBBLIGO DI POSSEDERE LA CARTA DI
QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE.
Ai sensi dell’art. 16 del D.L.vo 286/2005, sono esentati dal campo
di applicazione della carta di qualificazione del conducente, e
dunque dall’obbligo di possedere la CQC, i conducenti:
a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45
km/h;
b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile,
dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine
pubblico, o messi a loro disposizione;
c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento
tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o
trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a
missioni di salvataggio;
e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del
conseguimento della patente di guida o dei certificati di
abilitazione professionale;
f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di cose a
fini privati e non commerciali;
g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati
dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione
che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del
conducente.
Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g), riferite
ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, va chiarito che
detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del
veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la
qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la
guida del veicolo è effettuata con carattere professionale.
Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall’obbligo del
possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era
richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l’attività sia
esercitata in conto proprio o per conto di terzi.
3. RILASCIO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER
DOCUMENTAZIONE.
A tutela della salvaguardia dei diritti acquisiti, l’art. 17 del
D.L.vo 286/2005 individua talune categorie di conducenti che possono
ottenere la CQC per documentazione, ovvero in esenzione dall’obbligo
di frequentare corsi di qualificazione iniziale e di sostenere
l’esame.
Sul punto è intervenuto da ultimo il Decreto del Capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del 22 ottobre 2010, recante "Nuove
disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione
del conducente", disponendo che ottengono la CQC in esenzione dalla
qualificazione iniziale e dal relativo esame:
• i
titolari di patenti di guida rilasciata in Italia:
- di categoria D o D+E, e del CAP di tipo KD, rilasciati non oltre
la data del 9 settembre 2008;
- di categoria C o C+E, rilasciate non oltre la data del 9 settembre
2009.
•
I conducenti,
dipendenti con la qualifica di autista da un’impresa avente sede in
Italia,
titolari di patenti di guida rilasciata da Stato non appartenente
all’Unione europea o allo Spazio economico europeo,
equivalente:
- alle patenti di guida di categoria D o D+E e di certificato di
abilitazione professionale corrispondente al CAP di tipo KD,
eventualmente integrate da idonea certificazione professionale,
conseguite entro la data del 9 settembre 2008.
- alle patenti di guida di categoria C o C+E, conseguite entro la
data del 9 settembre 2009
In tutti i casi su esposti, l’ultimo termine utile per richiedere il
rilascio della CQC per documentazione è la data del:
• 9 settembre 2013, se la CQC richiesta abilita al trasporto di
persone;
• 9 settembre 2014, se la CQC richiesta abilita al trasporto di
cose.
La CQC non può essere rilasciata qualora sia esibita una patente con
validità scaduta.
3.1 PROCEDURE VALUTAZIONE EQUIPOLLENZA DEI DOCUMENTI RILASCIATI DA
STATI EXTRACOMUNITARI
Gli Uffici della Motorizzazione che ricevono richiesta di rilascio
di CQC per il trasporto di cose e/o persone effettuano direttamente
la valutazione dell’equipollenza; a tal fine, la normale
documentazione necessaria per dare definizione alla richiesta per il
rilascio della CQC, dovrà essere integrata da un’attestazione che
consenta la verifica di detta equipollenza, redatta secondo le
modalità di seguito indicate, per singole fattispecie.
Si individuano quattro casistiche principali per le equipollenze:
1.
alle patenti di categoria C o CE delle patenti rilasciate in paesi
extracomunitari, con i quali
non sono vigenti accordi di reciprocità
in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di richiesta
di CQC per il trasporto di cose.
In tal caso, l’attestazione integrativa dovrà indicare i tipi di
veicoli che il richiedente è abilitato a condurre con la patente di
guida extracomunitaria presentata per il rilascio della CQC cose.
L’Ufficio della motorizzazione dovrà accertare l’equipollenza con la
categoria C o CE italiana e quindi comunitaria.
2.
alle patenti di categoria D o DE ed al CAP di tipo KD delle patenti
rilasciate in paesi extracomunitari con i quali
non sono vigenti accordi di reciprocità
in materia di conversione di patenti di guida nel caso di richiesta
di CQC per il trasporto di persone.
In tal caso, l’attestazione integrativa dovrà indicare i tipi di
veicoli che il richiedente è abilitato a condurre con la patente di
guida extracomunitaria presentata per il rilascio della CQC
persone. L’Ufficio della motorizzazione dovrà accertare
l’equipollenza con la categoria D o DE italiana e quindi
comunitaria. Inoltre detta attestazione dovrà specificare anche i
tipi di veicoli che il conducente è abilitato a condurre per il
trasporto professionale di persone con la patente
extracomunitaria e/o con l’eventuale ulteriore titolo abilitativo
professionale, ove previsto dalla normativa dello Stato di rilascio
della patente extracomunitaria. L’Ufficio dovrà verificare che tale
titolo professionale (ovvero la sola patente) sia analogo al CAP di
tipo KD che veniva rilasciato in Italia e che abilitava alla
conduzione di "autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati,
adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio
con conducente o per il trasporto di scolari" .
3.
alle patenti di categoria C o C+E delle patenti rilasciate in paesi
extracomunitari, con i quali
sono vigenti accordi di reciprocità
in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di richiesta
di CQC per il trasporto di cose.
In tale ipotesi, dovranno essere prese a riferimento le "tabelle di
equipollenza" in genere allegate all’accordo vigente. Qualora
l’equipollenza alle categorie C o C+E non sia rilevabile dalle
suddette tabelle, l’Ufficio procederà come al precedente punto 1.
4.
alle patenti di categoria D o D+E ed al CAP di tipo KD delle patenti
rilasciate in paesi extracomunitari, con i quali
sono vigenti accordi di reciprocità
in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di richiesta
di CQC per il trasporto di persone.
In tale ipotesi, dovranno essere prese a riferimento le "tabelle di
equipollenza" in genere allegate all’accordo vigente. Dove dalle
predette tabelle sia già rilevabile l’equipollenza relativa alla
categoria D o DE della patente di guida extracomunitaria,
l’attestazione integrativa dovrà specificare i tipi di veicoli che
il conducente è abilitato a condurre per il trasporto
professionale di persone con la patente extracomunitaria e/o con
l’eventuale ulteriore titolo abilitativo professionale, ove previsto
dalla normativa dello Stato di rilascio della patente
extracomunitaria. L’Ufficio dovrà verificare che tale titolo
professionale (ovvero la sola patente) sia analogo al CAP di tipo KD
che veniva rilasciato in Italia e che abilitava alla conduzione di
"autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
conducente o per il trasporto di scolari". Qualora l’equipollenza
alle categorie D o D+E non sia rilevabile dalle suddette tabelle,
l’ufficio procederà come al precedente punto 2.
Nei quattro casi sopra citati l’attestazione integrativa, relativa
alla patente extracomunitaria e all’eventuale titolo professionale,
dovrà essere prodotta dall’interessato e può essere rilasciata:
- dalla Rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato che ha
emesso il documento (o i documenti) di guida esteri presentati al
fine del rilascio della CQC:
in tal caso si ricorda che, ai sensi dell’art. 33 - comma 4 - del
DPR 445/2000, le firme apposte dai funzionari delle Rappresentanze
Diplomatiche o consolari degli Stati esteri in Italia sugli atti
presentati dagli utenti devono essere legalizzate a cura delle
Prefettura secondo le procedure normalmente in uso, salvo nei casi
di esenzione previsti in Convenzioni internazionali (ad esempio
Convenzione di Londra del 07 giugno 1968)
- dalle Rappresentanza diplomatica italiana presente sul territorio
dello Stato estero che ha emesso il documento (o i documenti) di
guida presentati al fine del rilascio della CQC;
- direttamente dall’autorità estera competente al rilascio del
documento (o i documenti) di guida presentati al fine del rilascio
della CQC:
In quest’ultimo caso, però, essendo in presenza di un atto formato
all’estero da autorità estera e da valere in Italia, ai sensi
dell’art. 33 - comma 2 - del DPR 445/2000, la firma apposta su detta
certificazione deve essere legalizzata dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane presente sul territorio dello
Stato estero che ha emesso il documento (o i documenti) di guida
presentati al fine del rilascio della CQC, ciò a cura dell’utente.
Inoltre, trovandosi normalmente in presenza di un atto non redatto
in italiano sarà necessaria una traduzione ufficiale dello stesso.
3.2 DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE
La richiesta di rilascio della CQC "per documentazione" deve essere
redatta sul modello TT746C cui sono allegate:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della
tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre
1986, n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della
tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze
del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla
domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e
su sfondo bianco;
- una fotocopia della patente di guida italiana o estera e del CAP
di tipo KD o del titolo equipollente;
- documentazione utile alla valutazione di equipollenza dei
documenti rilasciati da Stati esteri.
I conducenti titolari di patente extracomunitaria, dipendenti con
qualifica di autista da un’impresa avente sede in Italia, devono
produrre altresì l’attestazione del rapporto di lavoro intercorrente
con tale impresa, redatta dal legale rappresentante della stessa in
conformità all’ allegato 4 della presente circolare. Su tale
dichiarazione gli Uffici effettueranno accertamenti a campione per
verificarne la veridicità.
Si ricorda che ai sensi delle norme vigenti, l’istanza di rilascio
può essere presentata all’Ufficio Motorizzazione civile
dall’interessato, da una persona munita di delega, da un’autoscuola
o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto.
3.3 PROCEDURE RILASCIO
Al momento del rilascio della CQC per trasporto di persone deve
essere ritirato il CAP di tipo KD.
Al momento del rilascio della CQC per trasporto di cose, deve essere
ritirato, se posseduto dal conducente di età inferiore a ventuno
anni, il CAP di tipo KC.
Il conducente titolare di patente comprendente le categorie C e D ed
il CAP di tipo KD che ha richiesto la CQC "per documentazione" solo
per il trasporto di cose, potrà successivamente richiedere anche il
rilascio della CQC per il trasporto di persone (o viceversa) ancora
in esenzione dall’obbligo di frequentare il corso di qualificazione
iniziale e sostenere l’esame, a condizione che la seconda richiesta
venga presentata all’Ufficio entro le date indicate dal D.D. 26
aprile 2010. Il tal caso, il rilascio della nuova CQC, contenente
entrambe le abilitazioni, è subordinata al ritiro della precedente
CQC.
Poiché il CAP di tipo KD è valido anche, ai sensi dell’art. 310,
comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada, per la guida dei veicoli cui abilita il CAP di tipo
KB, il conducente titolare del CAP di tipo KD potrà, al momento di
presentare l’istanza per il rilascio della CQC per "documentazione",
presentare anche istanza per il rilascio del certificato KB.
All’uopo, il conducente, oltre alla documentazione sopra elencata
prevista per il rilascio della CQC, dovrà presentare, sul modello
TT746C, contestuale domanda di rilascio della CQC e del CAP KB cui
sono allegate:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, delle
tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze
del 20 agosto 1992 relative a:
a) assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda;
b) assolvimento di due imposte di bollo relative alla CQC e al CAP
KB;
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e
su sfondo bianco.
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, di due
tariffe di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre
1986, n. 870, relative a:
a) rilascio CQC;
b) rilascio CAP di tipo KB;
- una fotocopia della patente di guida
È comunque consentito, al titolare di CAP di tipo KD che svolge
attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, di
continuare la propria attività utilizzando il suddetto certificato,
senza obbligo di richiedere la CQC ed il CAP di tipo KB, a
condizione che non richieda la CQC (in tal caso infatti, il rilascio
della CQC è subordinato al ritiro del CAP di tipo KD).
Alla data di rinnovo di validità della patente di categoria D
posseduta, i conducenti che svolgono attività di taxi o di noleggio
di autovettura con conducente titolari anche di CAP di tipo KD che
non intendano conseguire anche la CQC per il trasporto di persone,
devono richiedere la sostituzione del proprio CAP di tipo KD in un
CAP di tipo KB: la data di scadenza di validità di quest’ultimo sarà
la stessa della patente della categoria D posseduta dal richiedente.
Al momento del rilascio della CQC per trasporto di persone a fronte
di un titolo professionale equipollente al CAP di tipo KD,
rilasciato da Stato extracomunitario,
tale documento non deve essere ritirato.
È comunque opportuno che l’Ufficio della motorizzazione ne trattenga
agli atti copia e informi l’autorità estera che lo ha emesso
dell’avvenuto rilascio della C.Q.C italiana per trasporto persone.
Le CQC rilasciate in esenzione dall’obbligo di frequentare il corso
di qualificazione iniziale e di sostenere il relativo esame, scadono
comunque alla data del 9/09/2013 se per trasporto persone, del
9/09/2014 se per trasporto cose. Anche la validità da attribuire
alla CQC rilasciata a titolare di patente extracomunitaria
(convertibile o non convertibile) deve essere definita con i
suddetti criteri.
Non può in nessun caso essere accolta la richiesta di rilascio della
CQC per documentazione su esibizione di una patente rilasciata da
uno Stato con cui non sussistono rapporti di reciproca conversione
delle patenti di guida, qualora il soggetto titolare abbia acquisito
la residenza in Italia da oltre un anno.
3.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PRIMO RILASCIO DELLA CQC PER
DOCUMENTAZIONE A SOGGETTI TITOLARI DI PATENTE RILASCIATA DA STATO
EXTRACOMUNITARIO
Il titolare di patente extracomunitaria, qualora abbia
tempestivamente conseguito la CQC per documentazione,
trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia,
non può più esercitare attività di autotrasporto professionale in
quanto la patente posseduta non è più idonea ad abilitarlo alla
guida su territorio italiano ai sensi dell’art. 135, co. 1, del
codice della strada.
In tal caso si procede come segue:
a) titolare di patente extracomunitaria, rilasciata da uno Stato con
il quale
non sussistono rapporti di reciproca conversione delle patenti di
guida:
ai sensi dell’articolo 22, comma 7-bis, del decreto legislativo n.
286/2005 e successive modificazioni (come introdotto dall’articolo
51, co. 1, lett. c) della legge n. 120/2010), allo stesso è
consentito conseguire per esame una nuova patente di categoria
equivalente
a quella extracomunitaria in precedenza posseduta, in deroga ai
criteri di propedeuticità di cui all’art. 116, co. 6, del codice
della strada. A tal fine si tiene conto del giudizio di equipollenza
già effettuato in sede di rilascio della CQC secondo i criteri
indicati sub paragrafo 3.1. All’atto del rilascio della nuova
patente, è altresì rilasciato duplicato della CQC con una data di
scadenza corrispondente a quella della CQC precedentemente
posseduta.
b) titolare di patente extracomunitaria
in corso di validità,
rilasciata da uno Stato con il quale
sussiste un rapporto di reciproca conversione delle patenti di guida:
lo stesso può convertire la patente estera posseduta e in corso di
validità nella equipollente patente italiana e conseguire un
duplicato della CQC avente data di scadenza corrispondente a quella
della CQC precedentemente posseduta. Il duplicato della CQC deve
essere rilasciato anche qualora sulla patente italiana ottenuta per
conversione debba essere disposto il provvedimento di revisione.
c) titolare di patente extracomunitaria
scaduta di validità,
rilasciata da uno Stato con il quale
sussiste un rapporto di reciproca conversione delle patenti di guida:
ai sensi dell’articolo 22, comma 7-bis, del decreto legislativo n.
286/2005 e successive modificazioni (come introdotto dall’articolo
51, co. 1, lett. c) della legge n. 120/2010), allo stesso è
consentito conseguire per esame una nuova patente di categoria
equivalente a quella estera in precedenza posseduta, in deroga ai
criteri di propedeuticità di cui all’art. 116, co. 6, del codice
della strada. All’atto del rilascio della nuova patente, è altresì
rilasciato duplicato della CQC con una data di scadenza
corrispondente a quella della CQC precedentemente posseduta.
In tutti e tre i precedenti casi, qualora la CQC precedentemente
posseduta sia scaduta, il duplicato della stessa non può essere
rilasciato prima che sia stato frequentato un corso di formazione
periodica ed eventualmente sostenuto l’esame, ai sensi dell’articolo
13, co. 10, del DM 16 ottobre 2009.
3.5 PATENTI EXTRACOMUNITARIE CONVERTIBILI IN ITALIA MA CON I
RELATIVI ACCORDI IN FASE DI AGGIORNAMENTO.
Nel caso di richiesta di CQC, da parte di titolari di patenti
extracomunitarie redatte su modelli diversi da quelli previsti negli
Accordi in vigore e quindi non convertibili in Italia fino alla
definizione dell’aggiornamento dell’Accordo di reciprocità in
vigore, potrà essere rilasciata una CQC con riferimento alla patente
extracomunitaria, ove ovviamente ve ne siano tutti i presupposti e
nel caso in cui il richiedente non sia residente in Italia da oltre
un anno.
Quando la patente extracomunitaria potrà essere convertita e quindi,
su richiesta dell’interessato, potrà essere rilasciata una patente
italiana, si procede secondo le istruzioni di cui al paragrafo 3.4,
lettera b).
4. CONVERSIONE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
Il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici del 22 ottobre 2010, recante
"Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di
qualificazione del conducente", che ha modificato il D.D. 7 febbraio
2007 in materia di rilascio della CQC, ha soppresso il comma 1
dell’art. 6 di quest’ultimo, che disciplinava l’ipotesi di
conversione di una CQC rilasciata da altro Stato membro in CQC
italiana.
Invero, posto l’obbligo del reciproco riconoscimento della
qualificazione comprovata da altri Stati membri - che giustifica
anche il fatto che la direttiva non ha affatto disciplinato le
conversioni di tali documenti - non vi è alcuna ragione
giuridicamente rilevante a procedere alla conversione di un titolo
comunitario che espleta gli effetti che gli sono propri senza alcuna
necessità di conversione in titolo nazionale (ai fini
dell’applicazione della disciplina dell’art. 126-bis delle
premesse).
5. DUPLICATO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
Si procede a rilascio di duplicato di una CQC rilasciata in Italia
nelle
tre seguenti ipotesi:
1)
Oltre che nelle ipotesi di rinnovo di validità allo scadere del
quinquennio, il duplicato di una CQC può essere emesso, per:
a) deterioramento,
b) distruzione, sottrazione o smarrimento.
Nei casi sub a) la richiesta di duplicato dovrà essere presentata ad
un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della
tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre
1986, n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della
tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze
del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla
domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e
su sfondo bianco.
Nel caso sub b) la richiesta di duplicato dovrà essere presentata ad
un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della
tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre
1986, n. 870;
- la denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di polizia;
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e
su sfondo bianco.
2)
Variazione del numero della patente presupposta: come è noto la CQC
riporta il numero della patente di guida presupposta. Pertanto si
procede al duplicato della CQC ogni volta che varia il numero della
patente (ad es. duplicato o estensione della stessa).
Conseguentemente, qualora sia da procedersi al duplicato sia della
CQC che della patente presupposta, non è emesso il duplicato della
CQC se non successivamente all’emissione del duplicato della
patente.
A tal uopo, al fine di non penalizzare i conducenti professionali
che, per svolgere la loro attività lavorativa, hanno necessità di
avere la CQC, gli Uffici Motorizzazione civile daranno priorità alla
predisposizione delle CQC in parola.
La richiesta di duplicato dovrà essere presentata ad un Ufficio
Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della
tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre
1986, n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della
tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze
del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla
domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e
su sfondo bianco.
3)
Si procede infine a rilascio di un duplicato di CQC
anche nei casi particolari esposti al paragrafo 3.4, lettere a), b)
e c).
Si procede secondo le modalità indicate sub n. 2.
6. RILASCIO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER
QUALIFICAZIONE INIZIALE.
La C.Q.C. è rilasciata dagli U.M.C. a seguito di superamento di
esame di idoneità e previa frequenza di un corso di qualificazione
iniziale.
Ovviamente tali CQC, ancorché emesse in Italia, se rilasciate in
favore di conducenti titolari di patente non italiana, non godono
del regime di cui all’articolo 126-bis del codice della strada che
ha il suo presupposto, appunto, in una patente italiana.
I corsi di qualificazione iniziale possono essere frequentati in
Italia da conducenti:
• residenti, anagraficamente o per residenza normale, in Italia;
• non residente, né anagraficamente né per residenza normale in
Italia, ma dipendenti con qualifica di autista da una impresa avente
sede in Italia.
Per conseguire la CQC il richiedente, in possesso della patente di
categoria corrispondente alla tipologia di trasporto per la quale
intende conseguire la CQC stessa, deve aver compiuto:
a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di cose di
massa complessiva a pieno carico superiore a t. 7,5 per cui è
richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione
di aver seguito il corso di formazione iniziale ordinaria (280 ore);
b) 18 anni: per guidare i veicoli adibiti al trasporto di cose di
massa complessiva fino a t. 7,5 per cui è richiesta la patente di
guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso
formazione iniziale accelerato (140 ore);
c) 21 anni: per guidare, senza limitazione alcuna, veicoli adibiti
al trasporto di cose per cui è richiesta la patente di guida delle
categorie C o C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione
iniziale accelerato (140 ore);
d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D o D+E a
condizione di aver seguito il corso formazione iniziale ordinaria
(280 ore);
e) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D o D+E,
adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50
chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a
condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato
(140 ore);
f) 23 anni: per guidare, senza limitazione alcuna, veicoli adibiti
al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida
delle categorie D o D+E, a condizione di aver seguito il corso
formazione iniziale accelerato (140 ore).
La richiesta di ammissione all’esame deve essere redatta sul modello
TT746C
cui sono allegate:
• attestazione di versamento su conto corrente 9001 della tariffa di
cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a
motore) della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
• attestazione di versamento su conto corrente 4028 della tariffa di
cui al punti 3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto
1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda);
• attestazione di versamento su conto corrente 4028 della tariffa di
cui al punti 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto
1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla carta di
qualificazione);
• una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e
su sfondo bianco;
• attestato di frequenza al corso di qualificazione iniziale.
6.1 REQUISITI PER ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE
INIZIALE
6.1.1 Soggetti
I corsi di qualificazione iniziale possono essere organizzati da:
• autoscuole e centri di istruzione automobilistica, costituiti da
consorzi di autoscuole: tali soggetti devono essere abilitati a
svolgere corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutti i
tipi di patenti di guida;
• enti che abbiano maturato, anche direttamente all’interno delle
associazioni di categoria, almeno 3 anni di esperienza nel settore
della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente
collegati a:
1. associazioni di categoria dell’autotrasporto di cose membri del
Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori;
2. associazioni di categoria dell’autotrasporto di persone
firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
3. federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali
delle associazioni di cui ai punti 1. e 2.
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale le autoscuole ed i
centri di istruzione automobilistica devono presentare richiesta di
nulla osta alla Direzione Generale Territoriale competente, redatta
in conformità all’allegato 1 della presente circolare.
La nuova disciplina ha previsto che le autoscuole che aderiscono ad
un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica
possono svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte
pratica al centro di istruzione. In tal caso, il nulla osta è
rilasciato all’autoscuola che deve esibire una dichiarazione del
centro di istruzione automobilistica attestante la disponibilità, in
favore dell’autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per
l’espletamento della parte pratica del corso. L’autoscuola è
responsabile dello svolgimento dell’intero corso, ivi comprese anche
eventuali irregolarità commesse dal centro di istruzione
automobilistica e rilascia l’attestato di frequenza.
Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli
allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha
formato il centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi
direttamente al centro di istruzione automobilistica. Qualora per
l’espletamento del corso completo il nulla osta sia richiesto dal
centro di istruzione automobilistica, lo stesso non è richiesto alle
autoscuole consorziate che conferiscono gli allievi al centro di
istruzione automobilistica medesimo.
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale gli Enti devono
presentare richiesta di autorizzazione alla Direzione Generale della
Motorizzazione, redatta in conformità all’allegato 2 della presente
circolare.
Gli enti di formazione possono svolgere corsi di formazione iniziale
sia limitatamente al solo trasporto di cose che al solo trasporto di
persone. L’autorizzazione per i corsi di formazione iniziale può
essere rilasciata per lo svolgimento del corso completo (parte
teorica e parte pratica), ovvero limitatamente allo svolgimento
della parte teorica del programma.
Qualora l’autorizzazione agli enti di formazione sia stata
rilasciata limitatamente allo svolgimento della parte teorica del
programma di formazione, la comunicazione di avvio del corso è
effettuata dall’ente stesso e reca altresì l’indicazione
dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che
provvede allo svolgimento della parte pratica dello stesso
programma. In tal caso l’ente che svolge la parte teorica e
l’autoscuola o il centro di istruzione automobilistica che svolgono
la parte pratica, sono individualmente responsabili per la parte del
corso espletato.
Le lezioni teoriche sono svolte presso la sede comunicata all’atto
della richiesta di nulla osta o di autorizzazione da parte del
soggetto erogatore del corso; quelle pratiche presso i luoghi
indicati nella comunicazione di avvio del corso.
Il soggetto erogatore del corso deve dotarsi di registri di
iscrizione e di frequenza (conformi rispettivamente agli allegati 5
e 6 della presente circolare), da conservare per almeno 5 anni
presso la sede comunicata all’atto di richiesta del nulla osta o
dell’autorizzazione. Tali registri sono numerati, hanno pagine
numerate consecutivamente e sono previamente vidimati dall’UMC
competente.
Peraltro, nel caso di nulla osta rilasciato ad un centro di
istruzione automobilistica, costituito da un consorzio di autoscuole
- ovvero ad una autoscuola consorziata che abbia conferito al centro
di istruzione automobilistica lo svolgimento della parte pratica di
programma - si ha una
doppia registrazione:
infatti, gli allievi, dapprima iscritti nel registro
dell’autoscuola, di cui al D.M. 17 maggio 1995, n. 317, sono poi
iscritti in quello del centro di istruzione automobilistica al quale
sono stati conferiti, sul quale verrà annotato il codice
dell’autoscuola o l’ente di provenienza.
6.1.1.1 Obblighi dei soggetti in materia di tenuta dei registri
Ciascun registro di frequenza è distinto in sezioni relative alla
parte comune di programma ed a quelle specialistiche, ed in sezioni
relative a lezioni teoriche ovvero a lezioni pratiche.
Tuttavia, al fine di agevolare la corretta tenuta dei registri,
nonché le attività ispettive poste in essere dall’Amministrazione, è
possibile che un registro di frequenza di un dato corso possa
articolarsi in due distinti volumi, relativi l’uno alla parte
teorica, l’altro alla parte pratica del corso e contraddistinti
rispettivamente dalla lettera T (teorica) e P (pratica). Pertanto i
due volumi del registro di frequenza, e le rispettive pagine,
recheranno la medesima numerazione integrata dalle suddette lettere.
Il registro delle frequenze, volume P, in ogni caso di lezioni di
guida (anche su aree private), nonché nel caso di svolgimento di
lezioni pratiche svolte fuori dalla sede del soggetto titolare
dell’autorizzazione o del nulla osta (ivi compreso il caso che la
parte pratica del programma di cui trattasi, sia stata conferita da
autoscuola consorziata al centro di istruzione automobilistica
ovvero demandata da ente di formazione ad autoscuola o a centro di
istruzione automobilistica) è integrato dal libretto di attestazione
delle esercitazioni pratiche.
Invero, l’art. 9 del DM 16 ottobre 2009 prevede, tra l’altro, che le
esercitazioni pratiche, ivi comprese quelle su aree private, hanno
inizio e termine nel luogo indicato nella comunicazione di avvio del
corso. Peraltro, lo stesso articolo prevede che il registro di
frequenza sia tenuto presso la sede dell’ente erogatore del corso e
che su tale registro deve essere apposta la firma dell’allievo sia
in entrata, entro e non oltre 15 minuti dall’inizio della lezione,
che in uscita.
Tutto ciò premesso, al fine di rendere agevole l’espletamento delle
lezioni di che trattasi, senza imporre previamente la necessità per
l’allievo di recarsi presso la sede del soggetto erogatore del corso
ed apporre la firma,
in alternativa a tale procedimento di rilevazione della presenza,
si dispone quanto segue.
Prima dell’inizio delle esercitazioni giornaliere di guida (anche su
aree private), ovvero prima dell’inizio
di lezioni giornaliere pratiche collettive svolte fuori dalla sede
del soggetto titolare dell’autorizzazione o del nulla osta (ivi
compreso il caso che la parte pratica del programma di cui trattasi,
sia stata conferita da autoscuola consorziata al centro di
istruzione automobilistica ovvero demandata da ente di formazione ad
autoscuola o a centro di istruzione automobilistica)
- di seguito
definite "fuori sede",
il responsabile del corso, ovvero il docente incaricato della
lezione di esercitazione pratica, provvede a compilare un foglio -
matrice e figlia - del libretto di attestazione delle guide ed
esercitazioni pratiche collettive "fuori sede", di cui all’allegato
7 della presente circolare.
Qualora la durata delle esercitazioni giornaliere di guida ovvero
delle lezioni giornaliere cd. "fuori sede" sia superiore a due ore,
dovrà essere compilato un foglio per ogni blocco di due ore, in modo
da consentire la rilevazione delle presenze dell’allievo/degli
allievi, secondo le modalità di seguito previsto per le lezioni
teoriche.
Su tali fogli è annotato, tra l’altro:
-
se si tratta di lezione di guida (individuale): solo sul fronte
il nome del docente e quello dell’allievo partecipante alla lezione,
la data e l’argomento della stessa, la data di comunicazione
dell’avvio del corso ed il numero di targa del veicolo;
-
se trattasi di esercitazione pratica "fuori sede" nel senso su
specificato (collettiva): sul fronte
il nome del docente, la data e l’argomento della lezione, la data di
comunicazione dell’avvio del corso,
nonché sul retro
i nominativi degli allievi partecipanti alla lezione. Non è
ovviamente da compilarsi la parte relativa alla targa dei veicoli.
La compilazione nel modo suddetto è fatta con riferimento alle
lezioni giornaliere, e non può essere effettuata prima delle ore 18
del giorno precedente.
Il docente che svolgerà le esercitazioni di guida ovvero quelle
pratiche collettive "fuori sede", preleva le ricevute debitamente
compilate: a ciò può provvedere dal momento in cui i fogli siano
stati compilati e comunque prima di dare avvio alle lezioni di guida
individuali giornaliere, o di ciascuna di queste, ovvero prima di
dare avvio alle esercitazioni pratiche "fuori sede".
Al momento di inizio di ciascuna singola lezione di guida, ovvero
delle esercitazioni pratiche giornaliere "fuori sede" (ovvero di
ciascun blocco di due ore) il docente appone sulla ricevuta, la
propria firma nella casella apposita ed acquisisce la firma
dell’allievo partecipante alla lezione di guida, ovvero degli
allievi partecipanti all’esercitazione pratica.
L’eventuale assenza va annotata entro 15 minuti dall’inizio della
lezione.
L’allievo che ha partecipato all’esercitazione di guida, ovvero gli
allievi che hanno partecipato alle esercitazioni pratiche cumulative
"fuori sede", appongono la firma in uscita, secondo le modalità su
illustrate. L’assenza sarà altresì annotata e motivata, nello spazio
destinato alla firma in uscita, in ogni caso in cui un allievo si
assenti prima del termine delle esercitazioni in parola.
Al termine delle lezioni di guida giornaliere, ovvero delle
esercitazioni pratiche giornaliere "fuori sede" - e comunque entro
il giorno successivo a quello di svolgimento delle stesse ed entro
l’orario di inizio di eventuali ulteriori lezioni - il docente
riporta le ricevute del libretto di attestazione delle lezioni di
guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, come
compilate, nella sede del soggetto titolare dell’autorizzazione o
del nulla osta all’espletamento del corso di che trattasi.
Il docente stesso, ovvero il responsabile del corso, annota sul
registro delle frequenza, volume P, i numeri delle pagine del
libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle
esercitazioni pratiche collettive fuori sede, corrispondenti alle
lezioni indicate nel registro delle frequenze stesso e svoltesi
"fuori sede".
I libretti delle attestazioni delle lezioni di guida e delle
esercitazioni pratiche collettive fuori sede, con pagine numerate in
ordine progressivo, sono vidimati dal competente Ufficio della
Motorizzazione Civile prima del loro utilizzo e sono conservati,
unitamente a tutte le ricevute, per almeno 5 anni.
6.1.2 Docenti
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, i soggetti
richiedenti devono dimostrare di avvalersi, come docenti, delle
seguenti figure professionali:
1.
insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto
attività, negli ultimi 5 anni, per almeno 3 anni;
2.
istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di
guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli
ultimi 5 anni, per almeno 3 anni. Nel caso in cui l’ente sia stato
autorizzato esclusivamente all’effettuazione della parte teorica non
è richiesta la figura professionale dell’istruttore di guida;
3.
medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina
del lavoro, ovvero medico che abbia svolto, negli ultimi 5 anni, per
almeno 3 anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di
formazione connessi all’attività di autotrasporto.
Si precisa che, posto puntuale quesito alla Federazione Nazionale
Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri, si è chiarito che la dizione
"specialista" è spendibile esclusivamente da parte di chi abbia
conseguito un titolo di specializzazione: è pertanto al possesso di
questo titolo, e non alla dichiarazione di "esperto in" che deve
farsi riferimento ai fini dell’applicazione della prima parte della
disposizione in parola.
Con riferimento, infine, ad eventuali equipollenze delle
specializzazioni richieste con altre, si è in attesa di riscontro a
puntuale quesito posto al Ministero della Salute, al quale questo
Ufficio è stato indirizzato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
4.
esperto in materia di organizzazione aziendale. Sono da considerarsi
tali i soggetti che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver maturato non meno di tre anni di esperienza di
organizzazione aziendale, negli ultimi cinque anni in un’impresa di
autotrasporto;
b) aver pubblicato testi specifici sull’attività
giuridica-amministrativa dell’autotrasporto;
c) aver conseguito l’abilitazione di insegnante di teoria di
autoscuola, con i requisiti di esperienza di cui al punto 1), nonché
l’attestato di idoneità per l’accesso alla professione sia per
l’autotrasporto di persone che di cose, sia nazionale che
internazionale.
d) aver svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni,
attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi
all’attività di autotrasporto.
In merito ai requisiti di cui ai punti a) e d), al fine di
consentire un agevole esame dei titoli, l’autoscuola o l’ente di
formazione richiedente, nei curricula da presentare alla Direzione
Generale Territoriale o alla Direzione Generale Motorizzazione per
il rilascio rispettivamente del nulla osta o dell’autorizzazione ad
effettuare corsi per il conseguimento della carta di qualificazione
del conducente, dovrà indicare:
1) per i soggetti di cui al punto a):
- presso quale impresa o imprese di autotrasporto hanno esercitato
la loro attività;
- il periodo di tempo trascorso alle dipendenze di ogni singola
impresa;
- gli incarichi svolti presso ogni singola impresa.
2) per i soggetti di cui al punto d):
- per conto di quale ente hanno svolto incarico di docenza;
- periodo di tempo in cui si è svolta ogni singola docenza;
- materia o materie trattate nell’ambito del corso nel quale è stata
svolta la docenza.
Si sottolinea l’importanza della precisa indicazione, nei curricula,
dei dati sopra riportati, in mancanza dei quali i competenti Uffici
procederanno ad una richiesta di integrazione documentale con
conseguente dilatamento dei tempi necessari per il rilascio del
nulla osta a svolgere i corsi in argomento.
Si chiarisce che possono essere comunicati più nominativi di docenti
per ciascuna delle qualificazioni professionali richieste: pertanto,
nell’ambito della medesima qualificazione, è irrilevante la
sostituzione di un docente con altro nell’espletamento della lezione
di competenza.
6.1.3 Locali
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, i soggetti
richiedenti devono dimostrare di avere la disponibilità dei seguenti
locali:
• di un’aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per
ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata almeno di una
cattedra od un tavolo per l’insegnante e di posti a sedere per gli
allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell’aula.
L’altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento
edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
• di servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.
Ovviamente il possesso di tali requisiti si dà per comprovato in
favore dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica
che lo abbia già dimostrato ai sensi dell’articolo 3 del DM n. 317
del 1995.
6.1.4 Materiale Didattico
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, i soggetti
richiedenti devono possedere il seguente materiale didattico:
• una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) con
le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica
orizzontale, segnaletica luminosa;
• un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli
autoveicoli;
• cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti i
dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
• cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti gli
interventi di primo soccorso;
• pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e
carichi sporgenti;
• una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore,
gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il
carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le
sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli;
• un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur
se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco,
l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni
idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una
pompa di iniezione sezionata;
• una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100)
raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il
servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei
veicoli industriali;
• una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100)
raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro
sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa
classificazione di detti veicoli;
• elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo
ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio;
• pannelli con fasce di ingombro.
L’insegnante può utilizzare idonei supporti audiovisivi o
multimediali che sostituiscono il suindicato materiale didattico.
6.1.5 Veicoli
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, le autoscuole che
intendono svolgere direttamente anche la parte pratica dei corsi ed
i centri di istruzione automobilistica che richiedono il nulla osta,
ovvero ai quali è conferito da autoscuola consorziata l’espletamento
della parte pratica del corso ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del
DM 16/10/2009 devono disporre, a titolo di proprietà o in leasing,
dei seguenti veicoli muniti di doppi comandi:
1.
un autocarro con massa limite pari o superiore a 12000 chilogrammi,
lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a
2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il
veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8
rapporti per la marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio
di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di
altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore;
2.
un autoarticolato o un autocarro di cui al punto 1. combinato ad un
rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la
massa limite deve essere pari o superiore a 20000 chili, la
lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza
pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di
sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS,
di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti,
nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno
pari a quelle del trattore;
3.
un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza
pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di
almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato del
cronotachigrafo;
4.
un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al punto 3.,
combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250
chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di
sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del
rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di
larghezza di almeno 2 metri.
Gli enti di formazione, quando effettuano la formazione sia teorica
che pratica per il conseguimento della C.Q.C. per il trasporto cose,
devono disporre dei veicoli, muniti di doppi comandi, di cui ai
precedenti punti 1 e 2.
Quando, invece, effettuano la formazione sia teorica che pratica per
il conseguimento della C.Q.C. per trasporto persone, devono disporre
dei veicoli, muniti di doppi comandi, di cui ai precedenti punti 3 e
4.
I numeri di targa dei veicoli in disponibilità devono essere
indicati nella richiesta di autorizzazione all’effettuazione dei
corsi.
I veicoli già inseriti alla data del 30/09/2003 nel parco veicolare
delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica
rispondenti ai requisiti previgenti, possono essere utilizzati fino
alla data del 30 settembre 2013, giusta proroga prevista dalla
direttiva 2008/65/CE, recepita con il decreto Ministro
infrastrutture e trasporti del 29/09/2008.
In merito alla dotazione veicolare di cui al punto 4, la scrivente
direzione ha in precedenza ritenuto di non potersi rilasciare nulla
osta od autorizzazione in favore di soggetti erogatori di corsi in
mancanza di autobus muniti di gancio di traino. Tuttavia, a seguito
di ulteriori successive riflessioni, si ritiene opportuno
riconsiderare quanto sopra, alla luce delle finalità proprie delle
deroghe in materia di dotazioni veicolari accordate in sede europea,
intese a non gravare le imprese di ulteriori investimenti in un
momento di crisi economica. Conseguentemente, anche al fine di
favorire l’organizzazione dei corsi in parola, si stabilisce quanto
segue:
a) possono ottenere il nulla osta le autoscuole ed i centri di
istruzione automobilistica aventi in disponibilità, prima della data
del 30/09/2003, un parco veicolare conforme alla previgente
normativa, anche se non dotati di autobus muniti di gancio di
traino. In tal caso, tuttavia, detti soggetti possono svolgere la
parte teorica e pratica del corso per il conseguimento della C.Q.C.
persone solo in favore di conducenti muniti di patente di categoria
D. Conseguentemente tale limitazione verrà indicata nel nulla osta;
b) nessuna annotazione verrà annotata sul nulla osta di soggetti
aventi in disponibilità nel parco veicolare, autobus dotati di
gancio di traino, i quali potranno svolgere la parte teorica e
pratica del suddetto corso anche in favore di conducenti muniti di
patente di categoria D+E.
Gli enti di formazione che intendono svolgere direttamente anche la
parte pratica del corso di formazione per il conseguimento della
C.Q.C. persone, devono disporre di autobus con gancio di traino;
qualora, invece, demandino tale parte del corso ad autoscuola o a
centro di istruzione automobilistica, la prescritta autorizzazione
riporterà le eventuali limitazioni che conseguono dalla tipologia
del parco veicolare in dotazione dei soggetti a cui viene demandata
la parte pratica, secondo la casistica riportata sub a) o sub b).
6.2 PROGRAMMA DEI CORSI
La normativa prevede che i corsi di formazione iniziale possono
essere ordinari, per un numero complessivo di ore pari a 280,
suddivise in 260 ore di corso teorico e 20 ore di corso pratico,
ovvero accelerati, per un numero complessivo di ore pari a 140,
suddivise in 130 ore di corso teorico e 10 ore di corso pratico.
Ogni singolo corso di formazione iniziale, sia ordinario che
accelerato, si distingue in:
a) parte teorica e parte pratica comune: che attengono
rispettivamente ad argomenti ed esercitazioni di guida sia del
trasporto di cose che del trasporto di persone;
b) parte teorica e parte pratica speciale: che attengono
esclusivamente ad argomenti ed esercitazioni o solo del trasporto di
cose o solo del trasporto di persone;
6.2.1 Programma lezioni teoriche
Lezioni teoriche corso ordinario:
- parte comune: MOD. da 1 a 10 [art.6, comma 3, lettera a)]
- parte speciale per il conseguimento CQC trasporto cose: [art. 6,
comma 3, lettera b)]
- parte speciale per il conseguimento CQC trasporto persone: [art.6,
comma 3, lettera c)]
Lezioni teoriche corso accelerato:
- parte comune: MOD. da 1 a 10 [art.7, comma 2, lettera a)]
- parte speciale per il conseguimento CQC trasporto cose: [art.7,
comma 2, lettera b)]
- parte speciale per il conseguimento CQC trasporto persone: [art.7,
comma 2, lettera c)]
6.2.2 Programma esercitazioni pratiche
Il programma pratico del corso di formazione iniziale ordinario si
articola in 20 ore di cui 15 di parte comune [lettera a)] e 5 di
parte speciale [lettera b) per trasporto di cose, lettera c) per
trasporto di persone].
Le parti del programma relative:
• all’uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione;
• alla sostituzione di uno pneumatico;
• al montaggio delle catene da neve;
• all’uso del cronotachigrafo;
• agli esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in
sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce;
• all’uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei
sistemi di emergenza;
• alla sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di
assetto del veicolo;
possono essere svolte con lezioni collettive, utilizzando anche
audiovisivi - ovvero attrezzature didattiche reali idonee a
garantire di effettuare le operazioni con la medesima efficacia
didattica che si otterrebbe con l’impiego di un veicolo - ma sempre
alla presenza di un istruttore di guida. Qualora la sede del
soggetto erogatore del corso presenti più aule, è sufficiente che il
predetto materiale sia presso una sola di esse. Tuttavia, qualora si
svolgono contemporaneamente corsi in più aule, il materiale deve
essere presente in ciascuna aula ove si svolga un corso.
Le lezioni attinenti ai seguenti argomenti:
• manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio
stretto;
• manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con
evitamento ostacolo, ecc.);
• perfezionamento nell’uso dei sistemi di rallentamento ausiliari
(freno motore e/o rallentatore);
possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità (le cui
caratteristiche tecniche sono da definirsi con decreto
ministeriale), ma sempre alla presenza di un istruttore di guida, o,
in alternativa, come ore di guida, in area privata su veicoli non
muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di
un’impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di
esperienza in qualità di conducente. A tale fine, l’impresa di
autotrasporto rilascia al dipendente una delega all’esercizio di
tale attività, che deve essere tenuta a bordo durante le
esercitazioni e che è redatta in conformità all’allegato 9 della
presente circolare.
Il programma pratico del corso di formazione iniziale accelerato si
articola in 10 ore di cui 7,5 di parte comune [lettera a)] e 2,5 di
parte speciale [lettera b) per trasporto di cose, lettera c) per
trasporto di persone].
Le parti del programma relative:
• sostituzione pneumatico;
• montaggio catene da neve;
• uso del cronotachigrafo
possono essere svolte con lezioni collettive, utilizzando anche
audiovisivi, ma sempre alla presenza di un istruttore di guida.
Le lezioni attinenti ai seguenti argomenti:
• manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio
stretto;
• manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con
evitamento ostacolo, ecc.)
possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità, ma
sempre alla presenza di un istruttore di guida o, in alternativa,
come ore di guida, in area privata su veicoli non muniti di doppi
comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un’impresa di
autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in
qualità di conducente. A tale fine, l’impresa di autotrasporto
rilascia al dipendente una delega all’esercizio di tale attività,
che deve essere tenuta a bordo durante le esercitazioni.
La parte pratica del corso afferente alle ore di guida in
autostrada, sia nel corso di formazione iniziale ordinario che
accelerato, può essere svolta, in tutto o in parte, anche come ore
di guida su strade extraurbane principali.
6.2.3 Estensioni di abilitazioni
I titolari della carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di cose che intendono estenderla anche al trasporto
persone (art. 8, comma 1) dovranno seguire il seguente programma:
se formazione ordinaria:
- corso teorico speciale: (art. 6 comma 3, lettera c)
- corso pratico speciale: (art. 6 comma 4 lettera c)
se formazione accelerata:
- corso teorico speciale (art. 7 comma 2 lettera c)
- corso pratico speciale (art. 7 comma 3 lettera c)
I titolari della carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di persone che intendono estenderla anche al trasporto
cose (art. 8, comma 2) dovranno seguire il seguente programma:
se formazione ordinaria:
- corso teorico speciale (art. 6 comma 3 lettera b)
- corso pratico speciale (art. 6, comma 4 lettera b)
se formazione accelerata:
- corso teorico speciale (art. 7, comma 2 lettera b)
- corso pratico speciale (art. 7, comma 3 lettera b).
6.2.4 Integrazioni di abilitazioni
I titolari di attestato di idoneità professionale per l’accesso alla
professione di autotrasportatore che intendano conseguire la carta
di qualificazione del conducente relativa al medesimo settore (art.
8, comma 4), sulla base del principio che la formazione conseguita
per il rilascio dell’attestato assorbe la parte di formazione
teorico-speciale, frequentano:
se formazione ordinaria:
- corso teorico comune [art. 6, comma 3 lettera a)]
- corso pratico comune [art. 6 comma 4, lettera a)]
- corso pratico speciale per la medesima tipologia di trasporto per
la quale sono titolari del predetto attestato [art. 6, comma 4
lettera b) per C.Q.C. cose, lettera c) per C.Q.C.persone ]
se formazione accelerata:
- corso teorico comune [art. 7, comma 2, lettera a)]
- corso pratico comune [art. 7, comma 3, lettera a)]
- corso pratico speciale per la medesima tipologia di trasporto per
la quale sono titolari del predetto attestato [art. 7, comma 3,
lettera b) per C.Q.C. cose, lettera c) per C.Q.C. persone]
I conducenti, già titolari di CQC per una certa tipologia di
trasporto e di attestato di idoneità professionale per l’accesso
alla professione di autotrasportatore dell’altra tipologia (ad es.
CQC per trasporto cose e attestato per trasporto persone, ovvero CQC
per trasporto persone ed attestato per trasporto cose), che
intendano conseguire la CQC per la tipologia di trasporto per la
quale sono in possesso dell’attestato (art.8, comma 5) frequentano
esclusivamente la parte di corso pratico speciale prevista per il
tipo di trasporto per il quale si intende conseguire la C.Q.C.:
• se formazione ordinaria [ art. 6, comma 4, lettera b) per C.Q.C.
cose o lettera c) per C.Q.C. persone]
• se formazione accelerata [art. 7, comma 3, lettera b) per C.Q.C. o
lettera c) per C.Q.C. persone].
Poiché sulla parte pratica di corso non è previsto esame, in tale
ultima fattispecie, la C.Q.C. viene rilasciata dall’Ufficio
motorizzazione civile previa esibizione dell’attestato di frequenza
al corso stesso.
6.3 DISCIPLINA SVOLGIMENTO CORSI
I soggetti che intendono avviare un corso di formazione iniziale
hanno l’obbligo di comunicare alla Direzione generale territoriale e
all’Ufficio Motorizzazione civile competenti, inderogabilmente,
entro i tre giorni lavorativi precedenti l’avvio di ogni corso,
affinché possano programmare adeguati controlli sul regolare
andamento del corso stesso:
a) gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di
protocollo) del nulla osta o dell’autorizzazione;
b) il nominativo del responsabile del corso;
c) l’elenco degli allievi (corredato dalla attestazione del rapporto
di lavoro, con qualifica di autista, intercorrente con un’impresa
avente sede in Italia, nel caso di allievi che non hanno né
residenza normale né anagrafica in Italia);
d) il calendario delle lezioni teoriche;
e) il calendario delle lezioni pratiche, indicando espressamente il
luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione nonché -
qualora ci si intenda avvalere della possibilità di esercitazioni di
guida in area privata su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto
la supervisione di un dipendente di un’impresa di autotrasporto che
abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di
conducente, le generalità del conducente o dei conducenti che
sostituiscono l’istruttore in tale parte di formazione.
Il
responsabile del corso
previsto al punto b), cui fanno capo tutti gli oneri concernenti le
comunicazioni con le Direzioni Generali Territoriali o con gli
Uffici della Motorizzazione civile, nonché le attività di verifica
sul regolare svolgimento dei corsi, può coincidere con il legale
rappresentante del soggetto erogatore del corso di formazione,
ovvero può essere individuato in un soggetto da questi delegato,
purché in possesso della abilitazione di insegnante o di istruttore,
prescindendo dall’anzianità e dagli ulteriori requisiti previsti per
l’esercizio dell’attività di docente dei corsi in parola. Ai soli
fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile
del corso può delegare, il docente che, di volta in volta, è
incaricato dello svolgimento del modulo.
La lista dei partecipanti al corso può essere integrata, nel
rispetto del limite massimo di 25 unità, prima dell’inizio del
corso. In tal caso la variazione dell’elenco degli allievi è
comunicata all’Ufficio motorizzazione civile, entro le ore 20 del
giorno lavorativo precedente l’avvio del corso stesso, anche a mezzo
fax o con posta elettronica. A tal fine farà fede la ricevuta di
trasmissione o di avvenuta notifica.
Si ribadisce che non è, in nessun caso, possibile inserire nuovi
nominativi di allievi una volta iniziato il corso.
Eventuali variazioni al calendario delle lezioni teoriche o
pratiche, ivi comprese le esercitazioni di guida svolte in area
privata ai sensi dell’articolo 6, comma 7 e dell’articolo 7, comma 6
del DM 16/10/2009, sono comunicate all’Ufficio della motorizzazione
civile entro le ore 13 del giorno lavorativo precedente lo
svolgimento delle stesse, anche a mezzo fax o con posta elettronica.
A tal fine farà fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta
notifica.
Ogni singolo corso ha un proprio registro di frequenza sul quale il
responsabile del corso, ovvero il docente da lui delegato, annota la
data, l’argomento della lezione ed il nominativo del docente. Sullo
stesso registro gli allievi appongono la firma di entrata, entro i
primi quindici minuti di ciascuna lezione, nonché di uscita.
Qualora la lezione sia di più di due ore, gli allievi riappongono la
firma di presenza entro i primi 15 minuti della ripresa di ciascun
blocco di ore non superiori a due.
È consentito lo svolgimento, nella medesima aula, di lezioni
teoriche afferenti a parti di programma comuni a due o più corsi,
purché organizzati dal medesimo soggetto e nel rispetto del limite
massimo di 25 allievi in aula. In tale ipotesi dovranno essere
presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso,
compilati secondo le suddette istruzioni.
Analogamente, è consentito lo svolgimento, nella medesima aula, di
lezioni afferenti a parti di programma comune ad uno o più corsi di
formazione iniziale ordinari ed uno o più corsi di estensione o
integrazione di abilitazione ordinari, ovvero ad uno o più corsi di
formazione accelerati ed uno o più corsi di estensione o
integrazione di abilitazione accelerati, purché organizzati da un
medesimo soggetto e nel rispetto del limite massimo di 25 allievi in
aula. Anche in tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e
tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le
suddette istruzioni.
Si precisa che in ogni caso:
• non è consentito al singolo allievo di frequentare due o più corsi
contemporaneamente
• non è consentito lo svolgimento di lezioni teoriche afferenti a
parte di programma comuni a due o più corsi quando le stesse
riguardino moduli già avviati.
Nel predetto limite delle 25 unità è consentita la presenza in aula
durante le lezioni di allievi che, avendo frequentato un corso in
precedenza, siano stato respinti all’esame e intendano effettuare un
ripasso sulla materia. In tal caso, tuttavia, la presenza degli
allievi ripetenti non può essere consentita oltre la data di
scadenza di validità dell’attestato rilasciato a conclusione del
corso di formazione regolarmente frequentato. Il responsabile del
corso comunica all’UMC competente la presenza di siffatti allievi
entro le ore 18 del giorno precedente il primo giorno di presenza al
corso.
Tali allievi iscritti nel registro degli iscritti, non lo sono in
quello della frequenza e degli stessi non è da annotarsi la presenza
o l’eventuale assenza.
6.3.1 Assenze nei corsi di qualificazione iniziale, ordinaria e
accelerata
Le lezioni teoriche hanno durata complessiva giornaliera non
inferiore a due ore e non superiore ad otto.
Le lezioni pratiche individuali hanno durata complessiva giornaliera
non inferiore a due ore, a meno che la durata delle stesse non sia
indicata, da decreto, come inferiore.
L’assenza di un partecipante è annotata sul registro entro quindici
minuti dall’inizio della lezione. Qualora la lezione sia di più di
due ore, l’assenza deve essere riannotata entro i primi 15 minuti
della ripresa di ciascun blocco di ore non superiori a due: il
predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per
consentire agli allievi una pausa.
Alle lezioni di teoria dei corsi di qualificazione iniziale
ordinaria sono consentite, al massimo, un numero di ore di assenza
pari o inferiore a 28, di cui non più di dieci ore relativamente
agli argomenti della parte speciale del tipo di abilitazione che
l’allievo intende conseguire.
L’allievo assente per un numero di ore superiore a 28 ed inferiore o
pari a 56, per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza,
deve recuperare, entro due mesi dalla fine del corso di formazione
ordinaria, almeno le ore di assenza eccedenti le 28 ore consentite.
Il recupero, ovviamente, deve riguardare le materie trattate nei
giorni di assenza. L’allievo che è stato assente per un numero di
ore superiore a 56 deve, invece, ripetere l’intero corso.
È obbligatoria la frequenza di tutte le venti ore di lezione del
corso pratico: eventuali assenze sono recuperate entro due mesi
dalla fine del corso ordinario, per conseguire l’attestato di
frequenza.
Alle lezioni di teoria dei corsi di qualificazione iniziale
accelerata sono consentite, al massimo, un numero di ore di assenza
pari o inferiore a 14, di cui non più di 5 ore relativamente agli
argomenti della parte speciale del tipo di abilitazione che
l’allievo intende conseguire.
L’allievo assente per un numero di ore superiore a 14 ed inferiore o
pari a 28, per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza,
deve recuperare, entro un mese dalla fine del corso di formazione
accelerata, almeno le ore di assenza eccedenti le 14 ore consentite.
Il recupero, ovviamente, deve riguardare le materie trattate nei
giorni di assenza. L’allievo che è stato assente per un numero di
ore superiore a 28 deve, invece, ripetere l’intero corso
È obbligatoria la frequenza di tutte le dieci ore di lezione del
corso pratico: eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla
fine del corso accelerato, per conseguire l’attestato di frequenza.
Le lezioni di recupero, sia relative alla parte di programma teorico
che pratico, si svolgono alla fine del corso.
6.3.2 Assenze nei corsi di estensione della qualificazione iniziale,
ordinaria e accelerata
Le lezioni teoriche hanno durata complessiva giornaliera non
inferiore a due ore e non superiore ad otto.
Le lezioni pratiche individuali hanno durata complessiva giornaliera
non inferiore a due ore, a meno che la durata delle stesse non sia
indicata, da decreto, come inferiore.
L’assenza di un partecipante è annotata sul registro entro quindici
minuti dall’inizio della lezione. Qualora la lezione sia di più di
due ore, l’assenza deve essere riannotata entro i primi 15 minuti
della ripresa di ciascun blocco di ore non superiori a due: il
predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per
consentire agli allievi una pausa.
Alle lezioni di
teoria dei corsi di estensione della qualificazione iniziale
ordinaria
sono consentite, al massimo, un numero di ore di assenza pari o
inferiore a 10.
L’allievo assente per un numero di ore superiore a 10 ed inferiore o
pari a 20, per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza,
deve recuperare, entro un mese dalla fine del corso estensione della
qualificazione iniziale ordinaria, almeno le ore di assenza
eccedenti le 10 ore consentite. Il recupero, ovviamente, deve
riguardare le materie trattate nei giorni di assenza. L’allievo che
è stato assente per un numero di ore superiore a 20 deve, invece,
ripetere l’intero corso.
È obbligatoria la frequenza di tutte le ore di lezione del corso
pratico: eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine
del corso ordinario, per conseguire l’attestato di frequenza.
Alle lezioni di
teoria dei corsi di estensione della qualificazione iniziale
accelerata
sono consentite, al massimo, un numero di ore di assenza pari o
inferiore a 5.
L’allievo assente per un numero di ore superiore a 5 ed inferiore o
pari a 10, per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza,
deve recuperare, entro un mese dalla fine del corso estensione della
qualificazione iniziale ordinaria, almeno le ore di assenza
eccedenti le 5 ore consentite. Il recupero, ovviamente, deve
riguardare le materie trattate nei giorni di assenza. L’allievo che
è stato assente per un numero di ore superiore a 10 deve, invece,
ripetere l’intero corso.
È obbligatoria la frequenza di tutte le ore di lezione del corso
pratico: eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine
del corso ordinario, per conseguire l’attestato di frequenza.
In ogni caso, lezioni di recupero, sia relative alla parte di
programma teorico che pratico, si svolgono alla fine del corso.
6.3.3 Assenze nei corsi di integrazione della qualificazione
iniziale, ordinaria e accelerata, per titolari di attestato di
idoneità alla professione di autotrasportatore
Le lezioni teoriche hanno durata complessiva giornaliera non
inferiore a due ore e non superiore ad otto.
Le lezioni pratiche individuali hanno durata complessiva giornaliera
non inferiore a due ore, a meno che la durata delle stesse non sia
indicata, da decreto, come inferiore.
L’assenza di un partecipante è annotata sul registro entro quindici
minuti dall’inizio della lezione. Qualora la lezione sia di più di
due ore, l’assenza deve essere riannotata entro i primi 15 minuti
della ripresa di ciascun blocco di ore non superiori a due: il
predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per
consentire agli allievi una pausa.
Alle lezioni di
teoria dei corsi di integrazione della qualificazione iniziale
ordinaria per il conseguimento di una CQC afferente alla medesima
tipologia di trasporto per la quale il conducente sia già titolare
di attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore
sono consentite, al massimo, un numero di ore di assenza pari o
inferiore a 28.
L’allievo assente per un numero di ore superiore a 28 ed inferiore o
pari a 56, per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza,
deve recuperare, entro due mesi dalla fine del corso di formazione
ordinaria, almeno le ore di assenza eccedenti le 28 ore consentite.
Il recupero, ovviamente, deve riguardare le materie trattate nei
giorni di assenza. L’allievo che è stato assente per un numero di
ore superiore a 56 deve, invece, ripetere l’intero corso.
È obbligatoria la frequenza di tutte le venti ore di lezione del
corso pratico: eventuali assenze sono recuperate entro due mesi
dalla fine del corso ordinario, per conseguire l’attestato di
frequenza.
Alle lezioni di
teoria dei corsi di integrazione della qualificazione iniziale
accelerata per il conseguimento di una CQC afferente alla medesima
tipologia di trasporto per la quale il conducente sia già titolare
di attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore
sono consentite, al massimo, un numero di ore di assenza pari o
inferiore a 14.
L’allievo assente per un numero di ore superiore a 14 ed inferiore o
pari a 28, per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza,
deve recuperare, entro un mese dalla fine del corso di formazione
accelerata, almeno le ore di assenza eccedenti le 14 ore consentite.
Il recupero, ovviamente, deve riguardare le materie trattate nei
giorni di assenza. L’allievo che è stato assente per un numero di
ore superiore a 28 deve, invece, ripetere l’intero corso
È obbligatoria la frequenza di tutte le dieci ore di lezione del
corso pratico: eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla
fine del corso accelerato, per conseguire l’attestato di frequenza.
Nelle lezioni di
integrazione della qualificazione iniziale (ordinaria o accelerata)
per il conseguimento di una CQC afferente ad una tipologia di
trasporto per la quale il conducente - già titolare di CQC per altra
tipologia di trasporto - sia titolare di attestato di idoneità alla
professione di autotrasportatore
non sono consentite assenze, in quanto il programma riguarda solo la
parte pratica.
Eventuali assenze vanno pertanto recuperate entro due mesi, se
trattasi di corso ordinario, ovvero entro uno se accelerato.
In ogni caso, le lezioni di recupero, sia relative alla parte di
programma teorico che pratico, si svolgono alla fine del corso.
6.3.4 Attestato di frequenza
Al termine del corso al candidato viene rilasciato, dal soggetto
titolare dell’autorizzazione o del nulla osta, un attestato di
frequenza, valido un anno dalla data di termine del corso, redatto
in conformità all’allegato 8 della presente circolare.
Detto attestato deve essere vistato dal competente Ufficio della
Motorizzazione al solo fine di comprovare che, effettivamente, vi
sia stata comunicazione di avvio del corso. L’operazione di visto
avviene mediante l’apposizione della seguente dicitura:
"Corso
di formazione iniziale accelerata/ordinaria/integrazione di cui alla
comunicazione prot. n. ?? del __/__/____".
L’Ufficio della Motorizzazione civile di
............................
(timbro dell’Ufficio)
6.4. ESAME
Gli esami per il conseguimento della carta di qualificazione del
conducente sono svolti presso gli uffici della motorizzazione civile
da funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti appartenenti alla terza area, ovvero all’area
dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento
delle patenti di guida.
Per essere ammesso all’esame il candidato deve presentare
all’Ufficio Motorizzazione civile apposita istanza, su modello
TT746C, che dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale, dal
quale si evince che il corso stesso è terminato non oltre 12 mesi
antecedenti la data di presentazione della domanda;
b) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della
tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore della legge 1
dicembre 1986, n. 870);
c) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 3 del
decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992(assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla domanda)
d) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 4 del
decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla CQC).
Nel caso di esito negativo dell’esame, l’attestazione di pagamento
di cui al punto d) è restituita, a richiesta, al candidato che potrà
utilizzarla per successive istanze che potranno essere presentate
più volte purché nell’arco di validità dell’attestato di frequenza.
Il nuovo esame avrà luogo a distanza di non meno di 30 giorni
dall’ultima prova sostenuta.
L’esame si svolge presso l’Ufficio Motorizzazione civile presso cui
il candidato ha presentato domanda di conseguimento della CQC e
consta di due prove, la prima di carattere generale e la seconda
concernente argomenti specifici al tipo di autorizzazione che il
candidato intende conseguire, entrambe di durata di centoventi
minuti. Le prove si svolgono tramite questionario: i candidati
rispondono ai quesiti barrando la lettera "V" o "F" a seconda che
considerino quella proposizione vera o falsa. Ogni prova si intende
superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
L’art. 15, co. 1, del D.M. 16 ottobre 2009 stabilisce una procedura
d’esame provvisoria, in attesa che il Dipartimento per i trasporti
termini l’elaborazione, già avviata, dei quiz d’esame per il
conseguimento della CQC. Conseguentemente, durante il periodo
transitorio, l’esame è svolto in forma orale congiuntamente da due
funzionari del Dipartimento dei trasporti appartenenti alla terza
area, ovvero all’area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami
per il conseguimento delle patenti di guida. Almeno uno dei due
esaminatori deve appartenere all’area tecnica.
La CQC verrà rilasciata ai candidati che hanno superato entrambe le
prove. L’esito negativo anche di una sola prova determina il
giudizio globale di non idoneità all’esame ed il candidato dovrà
ripetere entrambe le prove.
La CQC viene rilasciata contestualmente alla dichiarazione di
idoneità del candidato.
Per la predisposizione delle CQC da consegnare ai candidati
risultati idonei, si rinvia al manuale operativo predisposto dal CED
del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Sulle C.Q.C. rilasciate a seguito di corso di qualificazione
accelerato, rispettivamente, a soggetti di età inferiore agli anni
21 per il trasporto di cose e di anni 23 per il trasporto di
persone, viene apposto il codice 107.
Al compimento delle età previste per il trasporto professionale
senza limitazioni, detto codice perde automaticamente i suoi effetti
e non è, pertanto, necessario rimuoverlo mediante emissione di
duplicato.
Solo in caso di richiesta di duplicato della C.Q.C. per altri
motivi, tale codice può essere rimosso, se il conducente ha compiuto
l’età che gli consente la guida professionale senza limitazioni.
7. RILASCIO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER
FORMAZIONE PERIODICA
La C.Q.C. ha validità 5 anni. Il rinnovo di validità è subordinato
alla di frequenza di apposito corso di formazione periodica, al
termine del quale ne è emesso duplicato rinnovato nella validità.
Possono seguire i corsi di formazione periodica in Italia i:
• residenti in Italia
• residenti in uno stato appartenente alla UE,allo SEE, o extra-UE
ma dipendenti, con qualifica di autista, di un’impresa avente sede
in Italia.
Ovviamente tali CQC, ancorché emesse in Italia, se rilasciate in
favore di conducenti titolari di patente non italiana, non godono
del regime di cui all’articolo 126-bis del codice della strada che
ha il suo presupposto, appunto, in una patente italiana.
Il corso può essere frequentato:
• nei 12 mesi precedenti alla scadenza della C.Q.C.: in tal caso la
CQC è rinnovata a far data dal primo giorno successivo a quello di
scadenza del documento rinnovato
• entro 2 anni dalla scadenza della C.Q.C.: in tal caso la CQC è
rinnovata a far data dal giorno di rilascio dell’attestato di
formazione periodica. Nelle more è precluso l’esercizio
dell’attività professionale di autotrasporto di persone o cose.
Se la C.Q.C. è scaduta da più di 2 anni, oltre alla frequenza al
corso di formazione periodica, è richiesto il superamento dell’esame
finale. Dalla data di scadenza della CQC e fino a quella di
superamento dell’esame è precluso l’esercizio dell’attività
professionale di autotrasporto di persone o cose.
La C.Q.C. per trasporto di persone può essere rinnovata fino al
compimento del 68° anno di età, sempre che sia stata rinnovata fino
a tale età la patente di categoria D presupposta, secondo le
disposizioni dell’articolo 115 del Codice della Strada, come
modificato dall’articolo 16, co.1, della legge n. 120 del 29 luglio
2010.
7.1 REQUISITI PER ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA
7.1.1 Soggetti:
I corsi di formazione periodica possono essere organizzati da:
1.
da autoscuole, centri di istruzione automobilistica e enti di
formazione già titolari di nulla osta ovvero di autorizzazione allo
svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale;
2.
aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico
di persone di interesse nazionale, regionale o locale, aventi un
numero di addetti alla guida non inferiore ad 80 unità e
limitatamente ai propri dipendenti. Conseguentemente i corsi di
formazione in parola saranno afferenti alla sola C.Q.C. persone.
Per svolgere i corsi di formazione periodica le aziende devono
presentare richiesta di autorizzazione alla Direzione Generale della
Motorizzazione, redatta in conformità all’allegato 3 della presente
circolare.
Le lezioni sono svolte presso la sede comunicata all’atto della
richiesta di nulla osta o di autorizzazione da parte del soggetto
erogatore del corso.
Il soggetto erogatore del corso deve dotarsi di registri di
iscrizione e di frequenza (conformi rispettivamente agli allegati 10
e 11 della presente circolare), da conservare per almeno 5 anni
presso la sede comunicata all’atto di richiesta del nulla osta o
dell’autorizzazione. Tali registri sono numerati, hanno pagine
numerate consecutivamente e sono previamente vidimati dall’UMC
competente.
Ciascun registro di frequenza è distinto in sezioni relative alla
parte comune di programma ed a quelle specialistiche.
7.1.2 Docenti
Per svolgere i corsi di formazione periodica, i soggetti di cui al
paragrafo precedente devono dimostrare di avvalersi, in qualità di
docenti, delle medesime figure professionali richieste per lo
svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale.
Va al riguardo precisato che gli enti di formazione autorizzati
all’espletamento dei corsi di qualificazione iniziale per la sola
parte teorica e le aziende esercenti servizi automobilistici per il
trasporto pubblico di persone, di cui al comma 2 dello stesso
articolo, non sono tenuti alla presenza dell’istruttore nel corpo
docente.
Si richiama tuttavia l’attenzione su quanto specificato al seguente
paragrafo 7.2, ultimo capoverso, con riferimento al rinvio alla
disciplina della figura del responsabile del corso che, ove delegato
dal legale rappresentante dell’ente erogatore del corso stesso, può
essere anche un istruttore.
7.1.3 Locali
Per svolgere i corsi di formazione periodica, i soggetti richiedenti
devono dimostrare di avere la disponibilità dei seguenti locali:
• di un’aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per
ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata almeno di una
cattedra od un tavolo per l’insegnante e di posti a sedere per gli
allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell’aula.
L’altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento
edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
• di servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.
7.1.4 Materiale Didattico
Per svolgere i corsi di formazione periodica, i soggetti richiedenti
devono possedere il medesimo materiale didattico richiesto per lo
svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale che può essere
anche sostituito, in tutto o in parte, da materiale multimediale. Il
tal caso il responsabile del corso attesta la conformità dello
stesso ai programmi prescritti. Non è ammesso l’uso del sistema di
e-learning.
7.2 PROGRAMMA DEI CORSI
Il programma di formazione periodica per i titolari di carta di
qualificazione del conducente per trasporto cose o trasporto
persone, consta di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in moduli
di 7 ore ciascuno.
Ogni corso si articola in una parte comune, che attiene ad argomenti
sia del trasporto cose che del trasporto di persone, ed in una parte
speciale che attiene esclusivamente ad argomenti di pertinenza o
solo del trasporto di cose o solo del trasporto di persone.
Il programma della parte comune è quello previsto dal DM 16/10/09,
articolo 13, comma 1, punto a).
Il programma della parte speciale per i titolari di carta di
qualificazione del conducente per trasporto di cose è quello
previsto dal medesimo DM, articolo 13, comma 1, punto b).
Il programma della parte speciale per i titolari di carta di
qualificazione del conducente per trasporto di persone è quello
previsto dal medesimo DM, articolo 13, comma 1, punto c).
Nel caso di carta di qualificazione del conducente valida sia per il
trasporto di cose che per il trasporto di persone, il programma
consta di 49 ore ed è relativo alle parti di programma di cui al DM
16/10/09, articolo 13, comma 1, punti a), b) e c), senza ripetizione
della parte comune.
Le lezioni relative alla conoscenza dei dispositivi del veicolo e
condotta di guida (punto a.1) possono anche essere svolte con un
simulatore di alta qualità, le cui caratteristiche tecniche sono da
definirsi con decreto ministeriale.
Una o più lezioni possono essere sostituite da lezioni registrate su
supporto multimediale, sempre alla presenza del responsabile del
corso: si rinvia a quanto sub paragrafo 6.3, secondo capoverso,
anche con riferimento ai corsi di formazione periodica svolti dalle
aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico
di persone.
7.3 DISCIPLINA SVOLGIMENTO CORSI
I soggetti che intendono avviare un corso di formazione periodica -
sulla base del nulla osta o dell’autorizzazione già conseguita al
fine dello svolgimento dei corsi di formazione iniziale ovvero, se
trattasi di aziende, dell’apposita autorizzazione conseguita ai soli
fini dell’espletamento dei corsi di formazione periodica - hanno
l’obbligo di comunicare alla Direzione generale territoriale e
all’Ufficio motorizzazione civile competenti:
a) gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di
protocollo) del nulla osta o dell’autorizzazione;
b) il nominativo del responsabile del corso;
c) l’elenco degli allievi (corredato dalla attestazione del rapporto
di lavoro, con qualifica di autista, intercorrente con un’impresa
avente sede in Italia, nel caso di allievi che non hanno né
residenza normale né anagrafica in Italia);
d) il calendario delle lezioni.
Con riferimento a tempi e modalità di comunicazione delle variazioni
alle suddette comunicazioni, nonché con riferimento alle modalità di
svolgimento delle lezioni ed agli orari nei quali possono essere
svolte, nonché alla loro durata minima e massima, si rinvia a quanto
già esposto nel precedente paragrafo 6.3, con l’ovvia precisazione
che una lezione giornaliera non può essere superiore a sette ore,
pari alla durata di un modulo.
Il responsabile del corso previsto al punto b), cui fanno capo tutti
gli oneri concernenti le comunicazioni con le Direzioni Generali
Territoriali o con gli Uffici della Motorizzazione civile, nonché le
attività di verifica sul regolare svolgimento dei corsi, può
coincidere con il legale rappresentante del soggetto erogatore del
corso di formazione, ovvero può essere individuato in un soggetto da
questi delegato, purché in possesso della abilitazione di insegnante
o di istruttore, prescindendo dall’anzianità e dagli ulteriori
requisiti previsti per l’esercizio dell’attività di docente dei
corsi in parola. Ai soli fini della rilevazione delle presenze alle
lezioni, il responsabile del corso può delegare, il docente che, di
volta in volta, è incaricato dello svolgimento del modulo.
Nei corsi di formazione periodica non è posto alcun un limite al
numero degli allievi che è possibile iscrivere: tuttavia deve in
ogni caso essere assicurata la proporzionalità tra superficie
dell’aula e numero degli allievi, in un rapporto pari ad almeno mq
1,50 per ogni allievo.
È consentito lo svolgimento, nella medesima aula, di lezioni
afferenti a parti di programma comuni a due o più corsi, purché
organizzati dal medesimo soggetto e non relative a moduli già
avviati. In tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti
distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le suddette
istruzioni.
Ogni singolo corso ha un proprio registro di frequenza sul quale il
responsabile del corso annota la data, l’argomento della lezione ed
il nominativo del docente. Sullo stesso registro gli allievi
appongono la firma di entrata, entro i primi quindici minuti di
ciascuna lezione, nonché di uscita.
Qualora la lezione sia di più di due ore, gli allievi riappongono la
firma di presenza entro i primi 15 minuti della ripresa di ciascun
blocco di ore non superiori a due.
7.3.1 Assenze
L’assenza di un partecipante è annotata sul registro entro quindici
minuti dall’inizio della lezione. Qualora la lezione sia di più di
due ore, l’assenza deve essere riannotata entro i primi 15 minuti
della ripresa di ciascun blocco di ore non superiori a due: il
predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per
consentire agli allievi una pausa.
Al corso di formazione periodica sono consentite, al massimo, tre
ore di assenza. Nel caso in cui le assenze superino il massimo
consentito, l’allievo dovrà ripetere l’intero corso.
7.4 RILASCIO C.Q.C.
Al termine del corso di formazione periodica i soggetti erogatori
del corso rilasciano al conducente un attestato di frequenza,
redatto in conformità all’allegato 12 della presente circolare, e
comunicano, tramite il sito
www.ilportaledellautomobilista.it,
entro due giorni lavorativi dalla fine del corso al competente
Ufficio della Motorizzazione civile, l’elenco dei partecipanti al
corso. L’ufficio provvede all’emissione della carta di
qualificazione aggiornata, entro sette giorni lavorativi dalla
ricezione dell’elenco.
Al rilascio della nuova C.Q.C., viene ritirata quella scaduta
ovvero, viene acquisita l’eventuale denuncia di furto, smarrimento o
distruzione della stessa.
La richiesta di rinnovo della C.Q.C. deve essere redatta sul modello
TT746C cui sono allegate:
• attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della
tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870,
• attestazione di versamento delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del
decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di
qualificazione del conducente).
• una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e
su sfondo bianco
La validità della nuova C.Q.C. decorre:
• dal giorno successivo a quello della vecchia C.Q.C., se il corso è
stato frequentato nei 12 mesi precedenti la scadenza
• dal giorno di rilascio dell’attestato di fine corso, se il corso è
stato frequentato nei 2 anni successivi alla scadenza della C.Q.C.
8. GESTIONE C.Q.C. (PUNTI- ESAMI REVISIONE- REVOCA)
8.1 GESTIONE DEL PUNTEGGIO
L’art. 23 del decreto legislativo 286/2005 estende il sistema dei
punti anche alla C.Q.C. nonché al certificato di abilitazione
professionale di tipo KB.
Il D.D. 22 ottobre 2010 recante nuove disposizioni in materia di
punti sulla CQC e sul CAP di tipo KB, che ha sostituito il
precedente DD 7/02/07 in materia di gestione dei punti della C.Q.C.,
ne reca la disciplina applicativa anche alla luce delle modifiche
apportate all’art. 126-bis del codice della strada dalla Legge 29
luglio 2010 n. 120.
Tale disciplina si articola secondo i seguenti punti:
1.
si applicano le disposizioni dell’art. 126-bis del codice della
strada alla C.Q.C. ed al CAP di tipo KB dei conducenti residenti in
Italia e titolari di patente italiana;
2.
il punteggio attribuito alla C.Q.C. non si cumula nel caso in cui un
conducente sia contemporaneamente titolare di C.Q.C. persone e di
C.Q.C. cose, nonché nel caso in cui un conducente sia
contemporaneamente titolare di C.Q.C. e CAP di tipo KB;
3.
è disposto l’esame di revisione secondo quanto previsto dall’art. 2
del D.D. 22 ottobre 2010 recante nuove disposizioni in materia di
punti sulla CQC e sul CAP di tipo KB:
• nel caso di azzeramento del punteggio della C.Q.C. o del CAP di
tipo KB,
• ovvero nel caso in cui, dopo notifica di verbale di
contravvenzione che comporti la perdita di almeno 5 punti, siano
state commesse, nell’arco di 12 mesi dalla prima violazione, altre
due violazioni non contestuali, che comportino ciascuna la
decurtazione di almeno 5 punti;
4.
l’esito positivo dell’esame di revisione per la C.Q.C. o per il CAP
di tipo KB non influisce sul punteggio della patente posseduta.
Parimenti, l’esito positivo dell’esame di revisione per la patente
di guida non influisce sul titolo abilitativo professionale
posseduto;
5.
l’esito negativo dell’esame di revisione della C.Q.C. o del CAP di
tipo KB comporta la revoca del titolo abilitativo. La C.Q.C. ed il
CAP di tipo KB sono altresì revocati in qualunque caso di revoca
della patente. Conseguentemente la C.Q.C. ed il CAP di tipo KB
potranno essere riacquisiti, se del caso, previo conseguimento di
nuova patente presupposta, attraverso, rispettivamente, frequenza di
un corso di qualificazione iniziale e superamento dell’esame finale,
ovvero, nel caso di KB, superamento del relativo esame.
6.
In caso di revoca di C.Q.C ottenuta "per documentazione", il
rilascio di una nuova C.Q.C. sarà possibile solo dopo che il
conducente avrà frequentato un corso di qualificazione iniziale e
sostenuto il relativo esame finale.
7.
nel caso di frequenza di un corso recupero punti, la riacquisizione
degli stessi è subordinata al superamento di una prova di esame (ex
art. 126-bis, comma 4, come modificato dall’articolo 22, comma 1
lettera a) della citata Legge 120/2010);
8.
la data di decorrenza del recupero dei punti è quella di superamento
dell’esame.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le disposizioni di
cui ai punti 7) e 8) entreranno in vigore quando sarà emanato il
decreto che dovrà disciplinare le procedure d’esame medesime. Nelle
more dell’emanazione il corso si conclude con il rilascio al
conducente di un attestato di frequenza da parte del soggetto
erogatore del corso che comunica, tramite il sito
www.ilportaledellautomobilista.it
i dati dei partecipanti a cui è stato rilasciato l’attestato di
frequenza, ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe degli abilitati
alla guida.
Il D.D. 22 ottobre 2010 recante nuove disposizioni in materia di
punti sulla CQC e sul CAP di tipo KB entra in vigore il quindicesimo
giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:
dalla stessa data è abrogato il corrispondente DD 7 febbraio 2007 le
cui disposizioni, in ogni caso, continueranno ad applicarsi ai corsi
di recupero punti il cui avvio sia stato comunicato in vigenza dello
stesso, ai sensi dell’art. 5.
8.2 CORSI PER IL RECUPERO PUNTI C.Q.C.
8.2.1 Soggetti erogatori dei corsi
L’art. 3 del D.D. 22 ottobre 2010 recante nuove disposizioni in
materia di punti sulla CQC e sul CAP di tipo KB stabilisce che i
corsi per il recupero dei punti per la carta di qualificazione del
conducente e per il CAP di tipo KB sono svolti dalle autoscuole e
dai centri di istruzione automobilistica, titolari di nulla osta per
l’espletamento dei corsi di formazione iniziale per il conseguimento
della carta di qualificazione del conducente, nonché dagli enti
autorizzati all’espletamento dei medesimi corsi di formazione
iniziale, sia per il trasporto di cose che di persone, ancorché solo
per la parte teorica dei rispettivi programmi.
I requisiti richiesti per lo svolgimento dei corsi di recupero dei
punti sono, in quanto compatibili, i medesimi previsti dal DM 16
ottobre 2009. Pertanto le lezioni devono essere svolte, ciascuna per
competenza di materia, dal corpo docente già comunicato all’atto di
richiesta del nulla osta o dell’autorizzazione, con l’utilizzo del
materiale didattico a tal fine richiesto e nelle sedi in quella
circostanza comunicate. Non sono ammessi corsi on-line o in video
conferenza.
8.2.2 Svolgimento dei corsi
I soggetti erogatori dei corsi devono comunicare all’Ufficio
Motorizzazione competente, con un preavviso di almeno sette giorni
lavorativi:
• gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di
protocollo) del nulla osta o dell’autorizzazione;
• il calendario delle lezioni ed i rispettivi orari;
• i nominativi dei docenti;
• il nominativo del responsabile del corso;
• l’elenco degli iscritti
• la sede del corso.
Eventuali variazioni devono essere comunicate al competente Ufficio
motorizzazione civile, entro le ore 13 del giorno lavorativo
precedente, anche a mezzo fax o con posta elettronica. A tal fine
farà fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.
La sostituzione di un docente con altro avente idonea qualifica per
l’espletamento della lezione, purché presente nell’elenco dei
docenti trasmesso, non comporta alcun obbligo di comunicazione.
Il responsabile del corso previsto, cui fanno capo tutti gli oneri
concernenti le comunicazioni con le Direzioni Generali Territoriali
o con gli Uffici della Motorizzazione civile, nonché le attività di
verifica sul regolare svolgimento dei corsi, può coincidere con il
legale rappresentante del soggetto erogatore del corso, ovvero può
essere individuato in un soggetto da questi delegato, purché in
possesso della abilitazione di insegnante o di istruttore,
prescindendo dall’anzianità e dagli ulteriori requisiti previsti per
l’esercizio dell’attività di docente dei corsi in parola. Ai soli
fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile
del corso può delegare, il docente che, di volta in volta, è
incaricato dello svolgimento della lezione.
Il corso si conclude entro quattro settimane dalla data di avvio;
ogni lezione non può avere durata superiore a tre ore giornaliere.
Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.
Il D.D. 22 ottobre 2010 recante nuove disposizioni in materia di
punti sulla CQC e sul CAP di tipo KB prevede una nuova disciplina
delle assenze prescrivendo che sono consentite al massimo cinque ore
di assenza. L’allievo assente per un numero di ore superiore a
cinque ripete l’intero corso. All’allievo assente per un numero
uguale o inferiore a cinque, il soggetto che ha erogato il corso
rilascia l’attestato di frequenza, conforme al modello previsto
all’allegato 3 al citato D.D..
Tuttavia, nelle more dell’emanazione del decreto che dovrà dettare
la disciplina in materia di esami al termine del corso recupero
punti, la disciplina transitoria prevede che sono consentite al
massimo sei ore di assenza. L’allievo assente per un numero
superiore di ore ripete l’intero corso; l’allievo assente per un
numero uguale o inferiore ottiene l’attestato di frequenza solo dopo
aver recuperato le ore non frequentate.
Gli allievi dei corsi sono iscritti nel "registro delle iscrizioni",
conforme al modello di cui all’allegato 1 al D.D. 22 ottobre 2010
recante nuove disposizioni in materia di punti sulla CQC e sul CAP
di tipo KB.
La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal "registro di
frequenza" conforme al modello di cui all’allegato 2 al D.D. 22
ottobre 2010 recante nuove disposizioni in materia di punti sulla
CQC e sul CAP di tipo KB, sul quale sono inoltre annotati data,
orario, argomento della lezione, il nominativo del docente, firma in
entrata ed in uscita degli allievi.
L’assenza di un allievo è annotata sul registro entro quindici
minuti dall’inizio della lezione.
Non si applica la disciplina delle pause.
I registri hanno pagine numerate consecutivamente, sono
preventivamente vidimati dal competente Ufficio della Motorizzazione
civile e sono conservati per cinque anni.
Non c’è limite massimo al numero degli allievi che è possibile
iscrivere ad un corso, nel rispetto della proporzionalità tra
superficie dell’aula e numero degli allievi, in un rapporto pari ad
almeno mq 1,50 per ogni allievo. Nel rispetto della predetta
proporzionalità è consentita la presenza in aula di allievi che,
avendo frequentato un corso in precedenza ed essendo stati respinti
all’esame del recupero del punteggio, intendano effettuare un
ripasso sulla materia. Tale circostanza, che va previamente
comunicata dal responsabile del corso all’ UMC competente, potrà
ricorrere solo a far data dall’entrata in vigore dei decreti
applicativi in materia di esame sul recupero del punteggio.
Tali allievi, iscritti nel registro degli iscritti, non lo sono in
quello della frequenza e degli stessi non è da annotarsi la presenza
o l’eventuale assenza.
8.2.3 Frequenza dei corsi
Il conducente può iscriversi ad un corso di recupero punti previo
ricevimento della comunicazione di decurtazione del punteggio da
parte del Dipartimento per i trasporti. Per ogni comunicazione di
decurtazione punti è possibile frequentare un solo corso. Detta
comunicazione è ritirata al momento dell’iscrizione dal soggetto
erogatore del corso.
Non è consentito frequentare contemporaneamente due corsi di
recupero punti dei titoli professionali eventualmente posseduti, né
un corso di recupero punti del titolo professionale posseduto ed un
corso di recupero punti della patente di guida.
A far data dall’entrata in vigore della disciplina degli esami a
conclusione dei corsi di recupero punti, la comunicazione di
decurtazione del punteggio sarà restituita al titolare in caso:
- di non ammissione all’esame;
- di esito negativo dello stesso: in tal caso il conducente può
sostenere più esami entro un anno dalla data del primo, a cadenze
non inferiori a trenta giorni.
In caso di esito positivo dell’esame, il soggetto erogatore del
corso restituirà al titolare la comunicazione, previa apposizione
della dicitura: "Esito
favorevole esame di cui all’art. 126-bis, co.4, codice della strada".
8.2.4 Programmi dei corsi
I corsi di recupero dei punti per la C.Q.C. consentono di recuperare
fino ad un massimo di nove punti, hanno durata di 20 ore e si
svolgono secondo il programma di cui al DD 22 ottobre 2010, art. 4,
comma 1.
I corsi di recupero dei punti per i CAP di tipo KB consentono di
recuperare fino ad un massimo di nove punti, hanno durata di 18 ore
e si svolgono secondo il programma di cui al DD 22 ottobre 2010,
art. 4, comma 2.
È ammessa la compresenza in aula di allievi che recuperano punti
sulla C.Q.C. ed allievi che recuperano punti sul CAP di tipo KB per
le parti comuni di programma. In tale ipotesi dovranno essere
presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso,
compilati secondo le istruzioni in precedenza impartite.
A corso recupero punti iniziato è consentita la presenza in aula di
allievi iscritti ad un diverso e successivo corso di recupero punti,
solo per le parti comuni di programma e con esclusione degli
argomenti le cui lezioni siano già state avviate.
9. ATTIVITÀ DI VERIFICA SUI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE,
FORMAZIONE PERIODICA E RECUPERO PUNTI
L’art. 14 del D.M. 16 ottobre 2009 impone agli Uffici Motorizzazione
civile di effettuare le ispezioni al fine di assicurare la
persistenza dei requisiti in capo ai soggetti che erogano i corsi di
qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti
professionali, nonché al fine di verificare il regolare svolgimento
dei corsi stessi.
Analoga attività di verifica è prescritta dall’art. 8 del D.D. 22
ottobre 2010 recante nuove disposizioni in materia di punti sulla
CQC e sul CAP di tipo KB con riferimento alla regolarità dei corsi
per recupero punti sulla C.Q.C. e sul CAP di tipo KB.
L’attività ispettiva è espletata presso le sedi e nelle ore e nei
giorni comunicati nel calendario delle lezioni; qualora riguardi
lezioni di guida o esercitazioni pratiche collettive "fuori sede",
si svolge nei luoghi e nelle ore specificatamente comunicate: è
fatto onere agli ispettori di giungere su detti luoghi prima
dell’inizio delle singole lezioni di guida, non essendo possibile
chiedere che rientri un veicolo già impiegato in una lezione.
Detta attività è svolta, su incarico del Direttore dell’UMC
territorialmente competente, da funzionari appartenenti almeno
all’area B, posizione economica B3, eventualmente accompagnati da
organi di polizia. L’intervento di tali organi può altresì essere
richiesto quando, nel corso dell’ispezione, particolari circostanze
lo facciano ritenere opportuno e sempre nel caso in cui sia impedito
l’accesso ai locali.
I funzionari incaricati, ai fini dell’espletamento delle attività
ispettive, dovranno richiedere la presenza del legale rappresentante
del soggetto erogatore del corso, ovvero del responsabile del corso
stesso, per tutta la durata dell’ispezione: qualora non presenti,
uno dei due deve necessariamente raggiungere la sede oggetto di
ispezione entro e non oltre un’ora dall’inizio dell’ispezione, fatta
eccezione per l’attività ispettiva che afferisca a lezioni di guida.
Nelle more gli ispettori procedono comunque alla regolarità degli
adempimenti inerenti alla singola lezione in fase di svolgimento
(identificazione del docente, degli allievi, verifica del registro
delle presenze, ….).
Eventuali contestazioni vanno rappresentate a chi, tra il legale
rappresentante del soggetto erogatore del corso e il responsabile
del corso stesso, sarà presente. Lo stesso dovrà firmare il verbale.
Trascorso il termine di un’ora, ove non si siano comunque presentati
il legale rappresentante o il responsabile del corso, i funzionari
incaricati concludono l’ispezione segnalando nel verbale tale
circostanza come irregolarità.
I funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
incaricati di svolgere i predetti accertamenti non hanno potere di
svolgere perquisizioni nei locali o ispezioni personali.
Di tutta l’attività svolta, è redatto verbale a fine ispezione con
indicazione sommaria di eventuali contestazioni, nonché di eventuali
controdeduzioni o rifiuti di collaborazione alla stessa attività
ispettiva. Nel caso in cui sia impedito l’accesso ai locali e non
sia stato possibile l’intervento degli organi di polizia, copia del
verbale è trasmesso, dal direttore dell’UMC competente, agli uffici
della Procura della Repubblica per le eventuali valutazioni di
competenza.
9.1 VERIFICA DELLA PERSISTENZA DEI REQUISITI
Per quel che concerne la verifica della persistenza dei requisiti
utili per ottenere l’autorizzazione o il nulla osta necessario a
svolgere i corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica,
i funzionari dovranno verificare, preliminarmente, che locali e
materiale didattico siano conformi a quanto previsto dall’art. 4 del
decreto ministeriale 16 ottobre 2009 e dalle disposizioni
esplicative di cui alla presente circolare.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del D.D. 22 ottobre 2010
recante nuove disposizioni in materia di punti sulla CQC e sul CAP
di tipo KB, i predetti requisiti sono presupposto necessario per
l’espletamento dei corsi di recupero punti sulla C.Q.C. e sul CAP di
tipo KB, pertanto l’attività di verifica di cui al presente punto
produrrà i suoi effetti su tutte le tipologie di corsi
summenzionate.
9.2 VERIFICA DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI CORSI
Particolare attenzione dovrà essere posta nelle procedure di
controllo di cui ai seguenti punti:
a) il provvedimento di nulla osta o autorizzazione a svolgere i
corsi in questione;
b) la presenza e la corretta tenuta del/i registro/i di iscrizione;
c) la presenza e la corretta tenuta del/i registro/i di frequenza,
eventualmente integrato dal libretto delle attestazioni delle
lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori
sede ovvero delle sole ricevute dello stesso libretto, laddove
l’ispezione abbia ad oggetto lezioni di guida o esercitazioni cd.
"fuori sede" (in particolare dovrà essere verificato, per ogni
lezione, che siano state apposte le firme solo degli allievi
effettivamente presenti e che non siano già state apposte firme in
uscita, che sia stata trascritta l’assenza di un allievo trascorsi
quindici minuti dall’inizio della lezione, ovvero dei blocchi di
lezione di 2 ore, ove consentiti, e che la compilazione dei registri
sia fatta con penna ad inchiostro indelebile);
d) la coincidenza tra la lezione programmata nel calendario e la
lezione svolta al momento della verifica;
e) l’identificazione degli allievi;
f) l’identificazione del docente (in particolare dovrà essere
controllato che il nominativo del docente sia tra quelli ricompresi
nel provvedimento di autorizzazione o di nulla osta);
g) nel caso di ispezione su esercitazioni di guida svolte in area
privata, l’identificazione del dipendente alla cui supervisione
l’impresa di autotrasporto abbia rimesso l’esercitazione del proprio
dipendente (in particolare dovrà essere verificato che sia tenuta a
bordo ed esibita la delega all’esercizio di tale attività rilasciata
dall’impresa - cfr. all. 9)
Nel ribadire che è consentita la presenza in aula di allievi
ripetenti, di tale circostanza deve essere data evidenza nel
verbale.
Ogni eventuale irregolarità, se del caso comprovata da acquisizione
di fotocopia, deve essere annotata nel verbale di ispezione; in
particolare dovrà essere verbalizzato l’eventuale diniego di accesso
alla documentazione inerente al corso o il rifiuto, da parte di
chiunque, di fornire le proprie generalità.
9.3 ATTI SEGUENTI AL TERMINE DELL’ISPEZIONE
Al termine di ogni ispezione dovrà essere consegnato copia del
verbale a chi sia presente tra legale rappresentante del soggetto
erogatore del corso ovvero responsabile del corso stesso, ottenendo
firma di accettazione. L’eventuale rifiuto a ricevere copia del
verbale deve essere opportunamente annotata.
Le eventuali anomalie riscontrate durante le ispezioni devono essere
comunicate alla Direzione Generale Territoriale competente, ovvero
alla Direzione Generale per la Motorizzazione che adotteranno,
ciascuno per le proprie competenze, i provvedimenti di cui al
medesimo articolo del D.M. 16 ottobre 2009.
Sono abrogate le circolari:
Prot. n. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007
Prot. n. 38096/RU - File avviso n. 16/2007 del 19 aprile 2007
Prot. n. 77898/8.3 del 10 agosto 2007
Prot. n. 115651/8.3 del 20 dicembre 2007
Prot. n. 29696/23.18.3 del 2 aprile 2008
Prot. n. 39544/23.18.3 del 9 maggio 2008
Prot. n. 69656/08.03 del 3 settembre 2008
Prot. n. 69690/8.3 - File avviso n. 48/2008 del 3 settembre 2008
Prot. n. 49991 del 18 maggio 2009
Prot. n. 49984 del 18 maggio 2009
Prot. n. 91180/8.3 del 21 ottobre 2009
Prot. n. 29920/R.U. - File avviso n. 13/2010 del 2 aprile 2010
Prot. n. 603 RI - File avviso n. 15/2010 del 26 aprile 2010
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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